Pronuncia 45/1972

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 30 gennaio 1971 dal pretore di Rodi Garganico nel procedimento civile vertente tra Apicella Michele e Francesco e Miglionico Rocco Giuseppe, iscritta al n. 137 del registro ordinanze I971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971. Visto l'atto di costituzione di Miglionico Rocco Giuseppe; udito nell'udienza pubblica del 26 gennaio 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice di procedura civile sollevata con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Rodi Garganico, in riferimento agli artt. 24 e 111 Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Wed Mar 15 1972 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CHIARELLI

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Massime

SENT. 45/72. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE PROPOSTA NEI CONFRONTI DI NORME NON APPLICABILI NEL GIUDIZIO A QUO (DI ESECUZIONE), MA CONCERNENTI UN PROCEDIMENTO ESTRANEO ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 373 - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 373 c.p.c., sollevata dal Pretore in sede di processo di esecuzione di una sentenza di II grado gravata di ricorso per Cassazione nel presupposto che il procedimento per ottenere, dal giudice di appello, la sospensione della sentenza oggetto del ricorso sia in contrasto con gli artt. 24 e 111 della Costituzione, e' irrilevante, essendo di palese evidenza che il giudice a quo, invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione e' risalito, onde sollevare la questione di costituzionalita', ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il giudice, infatti, non doveva, ne' direttamente ne' indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioe' relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresi' all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto.

Parametri costituzionali