Pronuncia 86/1978

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato sollevato dal pretore di Roma con ricorso 23 maggio 1978, nei confronti del Governo della Repubblica, relativo all'assistenza della forza pubblica all'udienza, iscritto al n. 11 del reg. a.r. 1978. Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone. Ritenuto che il pretore di Roma, giudice del lavoro, dott. Piergiovanni Palminota richiedeva al Questore l'assistenza della forza pubblica alle udienze da lui dirette nei giorni di lunedì e mercoledì di ciascuna settimana; che il Questore faceva presente che le complessive esigenze del servizio e la consistenza delle forze disponibili consentivano l'espletamento del servizio richiesto solo se il personale addetto al commissariato di polizia del palazzo di giustizia non fosse impiegato per altre esigenze prioritarie; analoga risposta forniva il Ministero dell'Interno, al quale il pretore aveva poi rivolto la richiesta; che il pretore, con ricorso del 23 maggio 1978, proponeva conflitto di attribuzione nei confronti del Governo della Repubblica, deducendo la sua potestà di richiedere, a termini dell'art. 14 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) e art. 68 c.p.c., l'assistenza della forza pubblica e l'obbligo degli organi competenti di ottemperare alla richiesta; considerato che per l'ammissibilità del conflitto di attribuzione è tra l'altro necessario, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, che la controversia insorta tra poteri dello Stato riguardi la sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali; che tale requisito difetta nella specie in esame; invero, non è controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere l'assistenza della forza pubblica né l'obbligo dei destinatari della richiesta di ottemperarvi, avendo gli organi della competente amministrazione prospettato soltanto difficoltà di esecuzione, stante la necessita di soddisfare anche altre esigenze ritenute prioritarie; che il contrasto su tale punto, non riguardando la sfera di attribuzioni di ciascun potere, non può dar luogo ad un conflitto demandato alla cognizione di questa Corte; che, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Dec 21 1978 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMADEI

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Massime

ORD. 86/78. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO (GIUDIZIO PER) - PRETORE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA, IN RELAZIONE ALL'ASSISTENZA DELLA FORZA PUBBLICA IN UDIENZA - CONTROVERSIA NON INERENTE A SFERA DI ATTRIBUZIONI COSTITUZIONALMENTE GARANTITA, BENSI' ALLE MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DELLA COMPETENTE AMMINISTRAZIONE - INAMMISSIBILITA'.

E' inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato allorche' la controversia non riguardi la sfera di attribuzioni a ciascuno assegnata da norme costituzionali, bensi' solamente le concrete modalita' di esecuzione degli obblighi positivamente spettanti ad uno di essi (nella specie, relativa alla assistenza della forza pubblica alle udienze richiesta da un pretore al questore, non era controverso se il pretore avesse o meno il potere di richiedere l'assistenza della forza pubblica ne' l'obbligo dei destinatari di ottemperarvi, essendovi soltanto questione sulle concrete modalita' esecutive di prestazione del servizio).

Norme citate