Pronuncia 347/1987

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 25 febbraio 1983 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Lisa Eligio ed altra e Canavesio Giorgio, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 dell'anno 1984; 2) ordinanza emessa il primo dicembre 1986 dal Pretore di Campli nel procedimento civile vertente tra Del Moro Liliana e la s.r.l. "C 2 C" Confezioni, iscritta al n. 75 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 555/1983 e 75/1987, e dichiarata la illegittima costituzione del convenuto Canavesio per tardività; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., degli artt. 415 e 416 (testo novellato in virtù della l. 11 agosto 1973 n. 533) c.p.c., nei limiti di cui in motivazione, n. 5, con ordinanza 25 febbraio 1983 (n. 555/1983) del Tribunale di Torino - Sezione specializzata agraria, e primo dicembre 1986 (n. 75/1987) del Pretore di Campli, in funzione di giudice del lavoro. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Thu Oct 29 1987 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 347/87. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - COPIA DEL RICORSO E DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - CONTENUTO - INVITO AL CONVENUTO A COSTITUIRSI NELLE FORME E NEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 416 COD.PROC.CIV. - OMESSA PRESCRIZIONE - NON FONDATEZZA, NEI LIMITI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.

La omessa prescrizione dell'art. 413 di riprodurre, in un atto del processo civile, il contenuto di una norma processuale, e' priva di consistenza, in quanto la mancata conoscenza delle norme non rileva poi il principio della legale conoscenza della norma legislativa e questo non ha attinenza ne' con il principio di eguaglianza ne' con la tutela del diritto di difesa. (Non fondatezza - nei limiti di cui in motivazione - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 415 e 416 cod.proc.civ., testo novellato dalla L. n. 533 del 1973, denunciati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto l'art. 414 - diversamente dall'art. 163, n. 7 - cod.proc.civ., non prescrive che nella copia del ricorso introduttivo e nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione da notificarsi al convenuto sia contenuto l'invito a costituirsi nel termine e nelle forme dell'art. 416).