Pronuncia 268/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, in combinato disposto con l'art. 420, primo comma, del medesimo codice, promosso dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra M. V. e A. D., con ordinanza del 22 luglio 2019, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Giovanni Amoroso; deliberato nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117 primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché agli artt. 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 420, primo comma, cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, 13 e 14 CEDU, nonché agli artt. 21 e 47 CDFUE, dalla Corte di appello di Napoli, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2020. F.to: Giancarlo CORAGGIO, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria Depositata in Cancelleria l'11 dicembre 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Dec 11 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORAGGIO
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum dall'esame complessivo dell'ordinanza di rimessione - Duplice capo di censura - Scrutinio prospettato non in combinato disposto, ma in termini gradatamente sequenziali di entrambe le disposizioni.
Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva della controparte - Accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta rifiutata - Condanna al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta - Ritenuta applicazione anche alle controversie in materia di lavoro - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in materia di lavoro, nonché dei principi convenzionali relativi al diritto a un equo processo, e di quelli dell'Unione europea concernenti il divieto di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo - Erroneità del presupposto interpretativo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47
Procedimento civile - Spese processuali - Rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa o transattiva del giudice - Comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione - Denunciata irragionevolezza e violazione del diritto alla tutela giurisdizionale, in materia di lavoro, nonché dei principi convenzionali relativi al diritto a un equo processo, e di quelli dell'Unione europea concernenti il divieto di non discriminazione e il diritto a un ricorso effettivo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 4
- Costituzione-Art. 24
- Costituzione-Art. 35
- Costituzione-Art. 117
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 6
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 13
- Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 14
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 21
- Carta dei diritti fondamentali U.E.-Art. 47