Pronuncia 302/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI, dott. Francesco SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 420, commi primo ed ultimo codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1980 dal Pretore di Nardò nel procedimento civile vertente tra Tondo Gregorio e Patti-AI Confezioni Giuliana iscritta al n. 656 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 dell'anno 1980; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24 co. 1 e 2, 97, 101 segg. e 3 Cost., dell'art. 420 co. 1 e ultimo c.p.c. dal Pretore di Nardò con ordinanza 24 marzo 1980 (n. 656 R.O. 1980). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 19 dicembre 1986. Il Presidente: ANDRIOLI Il redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986. Il direttore di cancelleria: VITALE

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Wed Dec 31 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 302/86. PROCEDIMENTO CIVILE - RITO SPECIALE DEL LAVORO - PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA - CRITERI GIUSTIFICATIVI DEL RINVIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORO SUBORDINATO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DIVIETO DI "UDIENZE DI MERO RINVIO" - SUPPOSTA APPLICABILITA' ALL'IPOTESI DI RINVIO CHIESTO PER PENDENZA DI TRATTATIVE STRAGIUDIZIALI - ASSERITO CONTRASTO CON I PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA GIURISDIZIONALE, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, INDIPENDENZA DEL GIUDICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Il divieto di concessione di "udienze di mero rinvio", sancito dall'art. 420, primo ed ultimo comma, cod. proc. civ. (come sostituito dalla legge 11 agosto 1973, n. 533) - pur se lo si ritiene applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della controversia -, non viola: l'art. 3 Cost., perche' diversi sono i dettami sistematici cui si ispirano il rito ordinario e il rito speciale del lavoro; ne' l'art. 24, primo e secondo comma, perche'la pendenza di trattative stragiudiziali costituisce motivo che giustifica il rinvio "non mero" della udienza di discussione; ne', tantomeno, gli artt. 101 e segg., perche' il giudice del lavoro non cessa di essere soggetto alla legge se applica le disposizioni del rito speciale, cosi' come novellate nel 1973; esulando, peraltro, dai compiti del giudice, chiamato ad esercitare il proprio magistero, la constatazione della scarsita' dei mezzi che non consente di applicare in toto i principi della concentrazione e dell'immediatezza, cui e' informata la predetta legge n. 533 del 1973. Mentre non va trascurato che alla medesima legge fa capo la maggior parte della legislazione emanata negli ultimi anni. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri richiamati - della questione di legittimita' costituzionale del detto art. 420, primo ed ultimo comma, la' dove sancisce il divieto di concessione di "udienza di mero rinvio" nello svolgimento del processo del lavoro: divieto ritenuto dal giudice rimettente applicabile anche in caso di mancata comparizione delle parti all'udienza di discussione, giustificata dalla pendenza di trattative di bonario componimento della vertenza).