Pronuncia 232/2004

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Valerio ONIDA; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 282 e 474 del codice di procedura civile promosso con ordinanza del 14 luglio 2003 dal Giudice unico del Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Lacu Angela e Diana Marisa, iscritta al n. 936 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2003. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 maggio 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2004. F.to: Valerio ONIDA, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 16 luglio 2004. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito: Fri Jul 16 2004 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ONIDA

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Massime

Processo civile - Spese di giustizia - Sentenza di primo grado di rigetto della domanda o di declaratoria di incompetenza - Capo accessorio di condanna al pagamento delle spese di lite - Titolo provvisoriamente esecutivo - Mancata previsione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, della ragionevole durata del processo e del principio della azionabilità dei diritti - Non fondatezza della questione.

Il capo della sentenza che definisce le spese di lite costituisce corollario e non accessorio nel senso di cui all’art. 31 cod. proc. civ. della sentenza stessa, atteso che la pronuncia sulle spese non presuppone, affinché il giudice possa adottarla, una domanda di parte, ma essa ha il suo titolo esclusivamente nel contenuto della decisione sul merito della controversia, in applicazione del principio della soccombenza, di cui all’art. 91 cod. proc. civ. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 282 e 474 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che sia titolo provvisoriamente esecutivo anche il capo della sentenza di primo grado di condanna al pagamento delle spese di lite, quando è accessorio a declaratoria di rigetto della domanda o di incompetenza, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Parametri costituzionali