Pronuncia 118/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 159, terzo comma, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, contenente le disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, promossi con le ordinanze emesse il 30 marzo 1966 dal pretore di Ancona nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.P.S. e Principi Giancarlo e tra l'I.N.A.M. e Bartola Alessandro, iscritto ai nn. 97 e 98 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 168 del 9 luglio 1966. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 18 ottobre 1967 la relazione del Giudice Francesco Paolo Bonifacio; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 159, terzo comma, del R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368 (contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile), sollevata dal pretore di Ancona, con le ordinanze citate in epigrafe, in riferimento all'art. 87, comma quinto, della Costituzione nonché ai principi costituzionali che regolano le fonti di produzione normativa. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Francesco Paolo Bonifacio

Data deposito: Thu Nov 23 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 118/67. CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONALITA' (QUESTIONE DI) - RILEVANZA - NORME CONCERNENTI IL POTERE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DI STABILIRE MODALITA' E CONTROLLI DEGLI INCARICHI AFFIDATI AGLI ISTITUTI AUTORIZZATI ALL'INCANTO E ALL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI.

Qualora il pretore sollevi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159, comma terzo, disp. att. c.p.c., che conferisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire le modalita' e i controlli per l'esecuzione degli incarichi affidati agli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni, non nel momento in cui si accinga, in base all'art. 534 c.p.c., ad esercitare la facolta' di affidare all'incanto ad un siffatto istituto, ma in un momento successivo, quando il provvedimento di affidamento non abbia trovato esecuzione per mancanza di personale abilitato, la questione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

Norme citate

Parametri costituzionali

  • legge-Art. 23