Pronuncia 414/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 66, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro") promosso con ordinanza emessa il 7 luglio 1988 dal Presidente della Corte d'appello di Milano sul reclamo proposto da Spampinato Francesca, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 66 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Presidente della Corte d'appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Tue Jul 18 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 414/89 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO 'A QUO' - PROCEDIMENTO PER RILASCIO DI COPIE DI ATTI PUBBLICI CONTRO IL RIFIUTO DEL CANCELLIERE O DEPOSITARIO - NATURA GIURISDIZIONALE.

Il procedimento per ottenere il rilascio di copie di atti pubblici in caso di rifiuto del cancelliere o depositario (art. 745 cod.proc.civ.) ha senza dubbio natura giurisdizionale, onde il giudice e' legittimato a sollevare questioni di legittimita' costituzionale nel corso di esso.

SENT. 414/89 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDICE 'A QUO' - DIFETTO DI GIURISDIZIONE NON EVIDENTE E INCONTESTABILE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.

Una questione di legittimita' costituzionale puo' essere dichiarata inammissibile per carenza di potere del giudice 'a quo' solo quando il difetto di giurisdizione sia evidente e incontestabile, e cio' non puo' dirsi - tenuto conto della diversita' di opinioni circa la natura contenziosa o volontaria del procedimento 'ex' art. 745 cod. proc. civ. e circa la reclamabilita' del relativo decreto - nel caso del Presidente di Corte d'appello chiamato a pronunciarsi sul reclamo proposto avverso il decreto che decide del ricorso contro il rifiuto del cancelliere o depositario di rilasciare copia esecutiva di sentenza. - da ultimo S. n. 777/1988.

SENT. 414/89 C. IMPOSTA DI REGISTRO - SENTENZA DI CONDANNA AL RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA REATO - RILASCIO DELLA COPIA ESECUTIVA - CONDIZIONE - AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Alla stregua di una interpretazione sistematica dell'art. 66, in coordinata lettura con gli artt. 59 e 60, del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, deve ritenersi che, per le sentenze (civili e penali) che condannano al "risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato", il rilascio della copia esecutiva e', si', subordinato alla previa registrazione, ma tale registrazione avviene senza obbligo di contemporaneo pagamento dell'imposta di registro, dovendo il cancelliere limitarsi ad indicare sulla copia l'ammontare dell'imposta prenotata a debito, il cui recupero sara' effettuato, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, d.P.R. cit., soltanto nei confronti della parte obbligata dalla sentenza al risarcimento del danno. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e relativa all'art. 66 cit., "nella parte in cui subordina il rilascio della copia esecutiva di una sentenza civile di condanna al previo pagamento dell'imposta di registro").

Norme citate

  • decreto del Presidente della Repubblica-Art. 66