Pronuncia 250/1986

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292, 140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n. 1 e 192 (rectius 292) stesso codice promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.r.1. Gestione Impianti a Nafta e Rota Giuseppe iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981; 2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giacchin Gino e Zanchi Carlo iscritta al n. 948 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986, il giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile. b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O. 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Fri Nov 28 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: LA PERGOLA

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Massime

SENT. 250/86 A. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE - NOTIFICAZIONE DEL VERBALE IN CUI SI DA' ATTO DELLA PRODUZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA, NEI PROCEDIMENTI DINANZI AL PRETORE E AL CONCILIATORE - MANCATA PREVISIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

La scrittura privata, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere della prova dei fatti costitutivi della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenuto contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento, interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace e' prevista. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - l'art. 292 cod. proc. civ. (riguardante la notificazione e comunicazione di atti al contumace), nella parte in cui, nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore - compresi nel titolo II del libro II dello stesso codice - non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata.

Parametri costituzionali

SENT. 250/86 B. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - INTERROGATORIO FORMALE DEL CONTUMACE - FATTI IVI DEDOTTI - AMMISSIBILITA' - MANCATA ESCLUSIONE NEL CASO IN CUI LA COPIA DELL'ORDINANZA AMMISSIVA DELLA PROVA (NOTIFICATA EX ART. 140 COD. PROC. CIV.), NON SIA CORREDATA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA PRESCRITTA RACCOMANDATA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., si perfeziona dopo il deposito della copia conforme dell'atto nella casa comunale e l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario (costituendo tale secondo adempimento una ulteriore formalita' che accompagna il primo) e con la spedizione a quest'ultimo della raccomandata con avviso di ricevimento, per cui non rilevano ai fini della perfezione della notificazione la consegna della raccomandata al destinatario e l'allegazione all'originale dell'atto dell'avviso di ricevimento. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 232 (mancata risposta), 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) e 140 (irreperibilita' o rifiuto di ricevere la copia) cod. proc. civ., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorche' la copia dell'ordinanza ammissiva della prova (che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140), non sia stata corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata. - S. n. 213/1975 (ribadita da O. n. 148/1976), che dichiaro' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. in riferimento ad atto introduttivo di giudizio.

Parametri costituzionali