Pronuncia 250/1986
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. ANTONIO LA PERGOLA, Presidente - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO - Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292, 140 cod. proc. civ., combinato disposto degli artt. 215, n. 1 e 192 (rectius 292) stesso codice promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 10 maggio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra s.r.1. Gestione Impianti a Nafta e Rota Giuseppe iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352 dell'anno 1981; 2) ordinanza emessa il 13 luglio 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Giacchin Gino e Zanchi Carlo iscritta al n. 948 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1986, il giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 553 R.O. 1981 e 948 R.O. 1982, a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore, di cui al Titolo II del libro II del codice di procedura civile. b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 232, 292 e 140 c.p.c., nella parte in cui consentono al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale del contumace, ancorché la copia dell'ordinanza ammissiva della prova, che sia stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non sia corredata dell'avviso di ricevimento della prescritta raccomandata; questione sollevata per contrasto con l'art. 24 comma secondo Cost. con ordinanza 10 maggio 1981 del Pretore di Torino (n. 553 R.O. 1981). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1986. F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Virgilio Andrioli
Data deposito: Fri Nov 28 1986 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: LA PERGOLA