Pronuncia 69/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal pretore di Pescara nel procedimento civile vertente tra Ciampoli Sergio ed altra e Ciampoli Michele ed altri, iscritta al n. 415 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 28, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di un giudizio - nel quale gli attori avevano formulato due distinte domande il cui valore, cumulato, eccedeva la competenza pretorile, chiedendo tuttavia contenersi la condanna entro il limite di tale competenza - il pretore di Pescara ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 marzo 1995, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 25 e 97 della Costituzione - degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile, nella parte in cui consentono, "secondo un principio costituente diritto vivente", che lo spostamento al giudice competente per valore a séguito di cumulo di domande non si produca in caso di riserva di contenimento espressa dalla parte; che, secondo il giudice a quo, il foro locale si avvarrebbe frequentemente di tale possibilità, in quanto i tempi di definizione dei giudizi presso il tribunale di Pescara sarebbero maggiori rispetto alla pretura; che le norme impugnate, a parere del rimettente, risulterebbero lesive della garanzia ex art. 25 della Costituzione, poiché consentirebbero alle parti di scegliersi il proprio giudice, nonché del principio di buon andamento ex art. 97 della Costituzione, poiché renderebbero vano ogni tentativo di distribuire razionalmente il carico di lavoro tra gli uffici giudiziari; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione; Considerato che la dichiarazione dell'attore di voler contenere il valore complessivo delle domande nei limiti della competenza del pretore adito e la conseguente individuazione di quest'ultimo come il giudice della controversia rappresentano indispensabili, quanto ovvii, corollari del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, più in generale, dal carattere dispositivo del processo civile; che il richiamo all'art. 25 della Costituzione non è pertinente, tutelando esso solo l'esigenza che la competenza degli organi giudiziari, al fine di una garanzia rigorosa della loro imparzialità, venga sottratta ad ogni possibilità di arbitrio attraverso la precostituzione per legge del giudice in base a criteri generali fissati in anticipo e non in vista di singole controversie (v., da ultimo, ordinanza n. 130 del 1995); che ancor meno pertinente appare il riferimento all'art. 97 della Costituzione, poiché - come questa Corte ha costantemente affermato - il principio di buon andamento e della imparzialità dell'amministrazione, sia pur riferibile anche agli organi di amministrazione della giustizia, attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio della funzione giurisdizionale (v., ex plurimis, ordinanza n. 275 del 1994); che la questione, concernente per il resto profili di mero fatto, è pertanto manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 14 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 97 della Costituzione, dal pretore di Pescara con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Mar 08 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: FERRI

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Massime

ORD. 69/96. PROCESSO CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - DETERMINAZIONE - POSSIBILITA', <<SECONDO UN PRINCIPIO COSTITUENTE DIRITTO VIVENTE>>, PER IL GIUDICE DI COMPETENZA INFERIORE, DI ESAMINARE LE DOMANDE CUMULATE, IN IPOTESI DI RISERVA DI CONTENIMENTO - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 97 COST. - INSUSSISTENZA - INAPPLICABILITA', NELLA FATTISPECIE, DEI PARAMETRI INDICATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Manifesta infondatezza della questione, in quanto il mancato spostamento della causa al giudice superiore in presenza di cumulo di domande, accompagnato da dichiarazione dell'attore di voler contenere il valore complessivo della domanda stessa nei limiti della competenza del giudice adito, non comporta la violazione degli artt. 25 e 97 Cost., perche' - a prescindere dal loro difetto di pertinenza alla fattispecie (v. 'ex plurimis' ord. n. 130/1995 e n. 275/1994) - rappresenta un ovvio corollario del principio secondo cui il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda e, piu' in generale, del carattere dispositivo del processo civile. - Sul principio del giudice naturale, cfr., altresi', tra le altre, S. nn. 139/1971, 174/1975, 77/1977, O. n. 521/1991. - Sul principio di buon andamento e di imparzialita' della P.A., v., pure, tra le tante, S. nn. 86/1982, 18/1989, 376/1993. red.: G. Leo