Pronuncia 112/1970

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 15 dicembre 1968 dal pretore di Verbania nel procedimento civile vertente tra Della Mora Silvana e la dogana di Novara, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969; 2) ordinanza emessa il 19 febbraio 1969 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Ciatti Claudio e Nisa e Patrignani Valeriano, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 256 dell'8 ottobre 1969. Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato; udito nell'udienza pubblica del 20 maggio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei ministri e per l'Amministrazione finanziaria.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 del codice di procedura civile sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Luigi Oggioni

Data deposito: Fri Jun 26 1970 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 112/70 A. ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE DI TERZO - LIMITI DELLA PROVA TESTIMONIALE - COD. PROC. CIV., ART. 621 - AMMISSIBILITA' DELLA PROVA ALLA CONDIZIONE CHE SIA RESO VEROSIMILE L'AFFIDAMENTO DEI BENI ALL'ESECUTATO - PRESUNZIONE LEGALE DI APPARTENENZA DEI BENI IN RAGIONE DELLA LORO UBICAZIONE - GIUSTIFICAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3, 24 E 42 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

La disposizione dell'art. 621 Cod. proc. civ., secondo cui e' esclusa la possibilita' di provare con testimoni il diritto del terzo opponente sui mobili pignorati nella casa o nella azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', corrispondendo ad un principio che trova nel sistema la sua giustificazione ai fini della pratica effettivita' degli atti esecutivi (artt. 2756, 2760, 2761, 2764 cod.civ.; 63, ult. comma, R.D. 17 ottobre 1922 n. 1401; 207 T.U. imposte dirette 29 gennaio 1958 n. 645) tutela il soddisfacimento dei diritti di credito contro possibili forme di compiacente elusione. Non viene quindi assegnato al creditore un trattamento privilegiato, bensi' si regola razionalmente l'esercizio dei diritti di liberta' di prova del terzo opponente. L'esclusione suddetta non contrasta poi ne' con il diritto di azione e di difesa garantito dall'art. 24 Cost., il cui esercizio deve sottostare alle limitazioni suggerite, come quella in esame, dal coordinamento di norme dirette al armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali, ne' con il principio che garantisce la proprieta' privata (art. 42 Cost.), poiche', come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, la conservazione del diritto di proprieta' puo', ai fini di evitare frodi troppo facili, essere subordinata all'onere di provvedere alla materiale separazione in modo da evitare intralci allo svolgimento della procedura esecutiva. E la validita' di tale principio si estende indubbiamente alla norma in esame, la quale non contiene un divieto assoluto della prova testimoniale, ma prescrive soltanto che la prova stessa si presenti assistita dalla prospettazione di elementi di fatto che la rendano verosimile ed attendibile.

SENT. 112/70 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE, ART. 24, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - LEGITTIMITA' - FATTISPECIE - COD. PROC. CIV., ART. 621.

Come questa Corte ha piu' volte ritenuto (sent. n. 42 del 1964, n. 53 del 1966, n. 46 del 1967) l'esercizio del diritto di difesa deve sottostare alle limitazioni suggerite, in relazione a singoli tipi di procedimento, dal coordinamento di norme dirette ad armonizzare reciprocamente la protezione di contrapposti diritti sostanziali.

Parametri costituzionali