Pronuncia 351/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1997 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mario Attanasio e la Cassa di Risparmio di Bologna S.p.a., iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 9 ottobre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Mirabelli

Data deposito: Fri Oct 09 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: GRANATA

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Massime

SENT. 351/98. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESECUZIONE MOBILIARE - OPPOSIZIONE DI TERZO - ONERE DI DIMOSTRAZIONE DELL'APPARTENENZA DEL BENE MEDIANTE ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA DI DATA ANTERIORE A QUELLA DI CONSEGNA DEL RUOLO - LAMENTATA ECCESSIVA GRAVOSITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DI DETTO ONERE CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ESIGENZA DI PRONTA REALIZZAZIONE DEL CREDITO FISCALE ATTUATA CON PROCEDURE E CRITERI DI SEMPLICITA' E DI SPEDITEZZA - DIVERSITA' DI CONDIZIONE DEL CREDITO FISCALE E DI POSIZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE IMPOSTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 65 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che, nel disciplinare l'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale, consente di dimostrare che i beni appartengono a persona diversa dal debitore soltanto con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo ovvero con sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta anteriormente allo stesso anno. Premesso che la disciplina dell'ammissibilita' e del regime delle prove e' rimessa, nei limiti della ragionevolezza, alla discrezionalita' del legislatore, il quale puo' , per determinati rapporti, porre limitazioni che non incidono sul diritto di azione, ma disciplinano il regime delle prove quando l'azione sia esercitata o esprimono profili della disciplina sostanziale; una volta ammessa, nella disciplina speciale della riscossione coattiva delle imposte non pagate, la presunzione di appartenenza al contribuente dei beni mobili pignorati nella sua casa di abitazione, non e' di per se' arbitrario porre limiti alla prova contraria, giacche' una disciplina di essi, diversa da quella prevista per la comune esecuzione forzata, trova giustificazione nelle specifiche finalita' del procedimento di esecuzione esattoriale e nella diversita' di condizione del credito fiscale e di posizione dei soggetti coinvolti nella riscossione coattiva delle imposte. Ne' il richiedere una prova piu' onerosa, quale e' quella documentale, destinata a dare inequivoca certezza della proprieta' dei beni in base a un titolo di acquisto anteriore al verificarsi del presupposto al quale e' collegato il rapporto obbligatorio tributario, comporta una preclusione dell'azione del terzo, diretta a dimostrare in giudizio il proprio diritto sui beni pignorati. - Cfr., sulla finalita' della disciplina speciale della riscossione coattiva, S. nn. 415/1996, 444/1995 e 358/1994; sulla discrezionalita' del legislatore nel modellare il regime delle prove nel processo, S. nn. 560/1989 e 251/1989, 94/1973 e 128/1972; O. nn. 307/1995 e 233/1986. red.: S. Evangelista

Norme citate