Pronuncia 65/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1995 dal giudice istruttore del tribunale di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Azienda Agricola Giandomenico Consalvo e Arenella Genuario, iscritta al n. 344 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 25, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 1996 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 648 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Salerno con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996. Il presidente: Ferri Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Mar 08 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 65/96. PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO MONITORIO - DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO - ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE - NON REVOCABILITA' E NON MODIFICABILITA' - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO O DI CONSEGNA EX ART. 186-TER C.P.C. - REVOCABILITA' - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - NON OMOGENEITA' DELL'ISTITUTO RICHIAMATO COME 'TERTIUM COMPARATIONIS' - DIFFERENZA DI NATURA, DI 'RATIO' E FUNZIONE NELL'AMBITO DEL PROCESSO DELLE DUE ORDINANZE - INFONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 648 c.p.c. nella parte in cui prevede la non impugnabilita', e conseguentemente la non revocabilita' e la non modificabilita', dell'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, a differenza di quanto previsto dall'art. 186-ter c.p.c. per l'ingiunzione di pagamento o di consegna. La lamentata illegittimita' costituzionale di una disciplina differenziata per i due provvedimenti riposa su un'asserita, ma insussistente, loro omogeneita'. L'ordinanza che concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non puo' essere assimilata all'ingiunzione di pagamento o di consegna, richiamata come 'tertium comparationis', attese le rilevanti differenze di natura e funzione in quanto l'analogia dei presupposti di concessione della provvisoria esecuzione non comporta necessariamente la previsione di un identico regime di stabilita' per le due ordinanze in esame, diversi essendo i contesti processuali in cui esse s'inseriscono: l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. e' infatti emessa, sempre nel contraddittorio effettivo tra le parti, in presenza di un titolo gia' formatosi nel procedimento monitorio all'esito di una valutazione prognostica pienamente discrezionale circa la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opponente, e l'eventualita' della concessione della provvisoria esecuzione e' posta proprio a presidio della potenziale definitivita' del decreto concesso 'ante causam'; il nuovo istituto introdotto con l'art. 186-ter c.p.c., che ha funzione tipicamente anticipatoria e puo' essere emesso anche in contumacia del debitore, appaga invece esigenze deflattive del processo, inserendosi nella logica di potenziamento del giudizio di primo grado. La possibilita' per il giudice, nel protrarsi dell'istruttoria ed a seguito di una diversa valutazione degli elementi raccolti, di revocare la provvisoria esecuzione di un titolo che all'istruttoria geneticamente appartiene - vale a dire la precarieta' della clausola - e' una mera conseguenza della precarieta' del titolo stesso. - Piena discrezionalita' del giudice in ordine alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., sent. n. 137/1984 e ord. n. 295/1989. Discrezionalita' del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, sent. n. 295/1995. red.: A. Greco