Pronuncia 58/2020

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 del codice di procedura civile, promosso dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento vertente tra C. B. e la Italo Sicav plc, con ordinanza del 30 gennaio 2019, iscritta al n. 82 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020 il Giudice relatore Stefano Petitti; deliberato nella camera di consiglio del 12 febbraio 2020.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 354 del codice di procedura civile, sollevata dalla Corte d'appello di Milano, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Stefano PETITTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2020. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA

Relatore: Stefano Petitti

Data deposito: Thu Mar 26 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CARTABIA

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Massime

Prospettazione della questione incidentale - Individuazione del petitum - Discrepanza tra motivazione e dispositivo - Interpretazione della prima come premessa più ampia di quanto contenuto nel secondo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per essere il petitum additivo dell'ordinanza di rimessione ancipite. La discrepanza tra motivazione e dispositivo dell'ordinanza di rimessione può agevolmente risolversi tramite gli ordinari criteri ermeneutici, che consentono di intendere l'esposizione più ampia del petitum, di cui alla motivazione, come una semplice premessa generale, introduttiva dell'indicazione specifica del petitum effettivo, contenuta in dispositivo. L'alternatività del petitum che rende ancipite, e pertanto inammissibile, la questione di legittimità costituzionale è quella che non può essere sciolta per via interpretativa, e che si configura, quindi, come un'alternatività irrisolta. ( Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2018, n. 22 del 2016, n. 247 del 2015 e n. 248 del 2014; ordinanze n. 221 del 2017 e n. 130 del 2017 ).

Prospettazione della questione incidentale - Carattere non meramente ipotetico del pregiudizio difensivo censurato dal rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per il carattere meramente ipotetico del pregiudizio difensivo arrecato dalla norma censurata alla parte nel giudizio a quo, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. Nella prospettiva del rimettente, la lesione del diritto di difesa del convenuto-opponente è rappresentata, in radice, dall'omessa valutazione della relativa istanza, del tutto pretermessa per effetto dell'errata declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. Non si configura, pertanto, quel carattere solo teorico, astratto o prematuro, che rende la questione incidentale priva di effettiva rilevanza nel giudizio a quo, e come tale inammissibile per ipoteticità. ( Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019 e n. 60 del 2014; ordinanze n. 77 del 2009 e n. 109 del 2006 ).

Procedimento civile - Giudizio di appello - Casi di rimessione della causa al giudice di primo grado - Mancata valutazione di chiamata in causa del terzo in garanzia, conseguente all'erronea declaratoria di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione e difesa e dei principi del giusto processo, anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d'appello di Milano in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dell'art. 354 cod. proc. civ., che non include tra le ipotesi di rimessione in primo grado quella della pretermissione dell'istanza del convenuto-opponente di chiamata di un terzo in garanzia. La scelta del legislatore, seppure impedisce di recuperare il processo simultaneo tra la domanda principale e la domanda di garanzia, non impedisce che quest'ultima sia fatta valere nella competente sede giudiziaria; essa è pertanto un'opzione discrezionale, non manifestamente irragionevole, funzionale al valore costituzionale della ragionevole durata del processo, principio che si oppone alla rimessione del giudizio in primo grado quando questa non sia imposta da esigenze indefettibili, come quella di integrare il contraddittorio rispetto ad una parte necessaria, determinando altrimenti un ritardo non necessario nella definizione della controversia sul rapporto principale. Tale scelta non è nemmeno ingiustificatamente compressiva del diritto di azione, potendo il convenuto-opponente esercitare la domanda di garanzia tramite l'instaurazione di un autonomo giudizio contro il terzo. Né si registra la disparità tra modelli processuali che il giudice a quo - raffrontando la formula ampia dell'art. 105 cod. proc. amm. a quella più restrittiva della disposizione censurata - denuncia, perché il rimettente inverte il rapporto sistematico tra le due discipline, in aperta contraddizione con quanto indicato dalla legge di delega n. 69 del 2009. Al contrario, la convergenza di modelli processuali, orientata alla tassatività ed eccezionalità delle ipotesi normative di regressione in primo grado, non impedisce che le esigenze specifiche di ciascun modello possano comportare una diversa articolazione delle relative discipline. ( Precedenti citati: sentenza n. 1 del 2002 ). L'accentuazione dei tratti di revisione dell'appello civile, determinata dalle riforme del codice di rito, non lo ha trasformato in un mezzo di impugnazione a critica vincolata; alla sua struttura resta infatti connaturato il profilo rescissorio, mantenendosi tassative ed eccezionali le ipotesi normative nelle quali il gravame può arrestarsi al solo profilo rescindente, in funzione della rimessione della causa al primo giudice. Acquisito che il doppio grado di giurisdizione di merito non è, di per sé, assistito da copertura costituzionale né convenzionale, il diritto di difesa deve ritenersi rispettato quando la causa venga effettivamente sottoposta alla cognizione dei giudici di primo e di secondo grado, restando irrilevante che l'esame del fondamento della domanda non sia compiuto dall'uno, alla stregua di situazioni processuali preclusive, ma soltanto dall'altro. ( Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2017 e n. 243 del 2014; ordinanze n. 42 del 2014, n. 226 del 2013, n. 190 del 2013 e n. 585 del 2000 ). Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, limite che, con riferimento specifico all'art. 24 Cost., viene superato solo qualora emerga un'ingiustificabile compressione del diritto di agire, mentre tale parametro non esige che il cittadino sia messo in grado di conseguire la tutela giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, purché non vengano imposti oneri o prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale. ( Precedenti citati: sentenze n. 271 del 2019, n. 199 del 2017, n. 121 del 2016 e n. 44 del 2016 ). Nel quadro della discrezionalità conformativa del legislatore processuale, il simultaneus processus non gode di garanzia costituzionale, trattandosi di un mero espediente tecnico finalizzato, laddove possibile, a realizzare un'economia dei giudizi e a prevenire il conflitto tra giudicati, sicché la sua inattuabilità non lede il diritto di azione, né quello di difesa, se la pretesa sostanziale dell'interessato può essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e difesa. ( Precedenti citati: sentenze n. 451 del 1997 e n. 295 del 1995; ordinanze n. 215 del 2005, n. 124 del 2005, n. 18 del 1999 e n. 308 del 1991 ).

Parametri costituzionali