Pronuncia 341/1998
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1997 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Porfido Vita e Moschetti Girolama ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti l'atto di costituzione di Moschetti Girolama, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avv. Attilio Sebastio per Moschetti Girolama e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella
Relatore: Cesare Ruperto
Data deposito: Fri Jul 24 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: VASSALLI
Massime
SENT. 341/98 A. GIURISDIZIONE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' - VALORE COSTITUZIONALE PER TUTTI I TIPI DI PROCESSO - MODALITA' DI ATTUAZIONE - DIVERSITA' IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARITA' DI CIASCUNO DI ESSI.
SENT. 341/98 B. PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALLE "SITUAZIONI PREGIUDICANTI" EMERSE NEL PROCESSO PENALE - NECESSITA' DI TENER CONTO, NEL TRASPORLI AL PROCESSO CIVILE, DELLA DISTINZIONE INTERCORRENTE TRA I DUE TIPI DI PROCESSO - ESIGENZE COMUNQUE IMPRESCINDIBILI - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA', IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI PREESISTENTI VALUTAZIONI SULLA STESSA 'RES IUDICANDA'.
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 3
- Costituzione-Art. 24
- codice di procedura penale (nuovo)-Art. 34