Pronuncia 341/1998

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giuliano VASSALLI; Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1997 dal Tribunale di Taranto nel procedimento civile vertente tra Porfido Vita e Moschetti Girolama ed altri, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti l'atto di costituzione di Moschetti Girolama, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 giugno 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto; Uditi l'avv. Attilio Sebastio per Moschetti Girolama e l'Avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, numero 4, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Taranto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Ruperto Il cancelliere: Fruscella Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998. Il cancelliere: Fruscella

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri Jul 24 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: VASSALLI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 341/98 A. GIURISDIZIONE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' - VALORE COSTITUZIONALE PER TUTTI I TIPI DI PROCESSO - MODALITA' DI ATTUAZIONE - DIVERSITA' IN RELAZIONE ALLE PARTICOLARITA' DI CIASCUNO DI ESSI.

Anche se - come la Corte, in tema di incompatibilita' e dovere di astensione del giudice, ha in piu' occasioni affermato - il principio di imparzialita'-terzieta' ha pieno valore costituzionale in riferimento a tutti i tipi di processo, esso tuttavia puo' e deve trovare attuazione in relazione specifica a ciascuno di questi. - Cfr. S. n. 326/1997. red.: S. Pomodoro

SENT. 341/98 B. PROCESSO CIVILE - INCOMPATIBILITA' E DOVERE DI ASTENSIONE DEL GIUDICE - PRINCIPI ENUNCIATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDO ALLE "SITUAZIONI PREGIUDICANTI" EMERSE NEL PROCESSO PENALE - NECESSITA' DI TENER CONTO, NEL TRASPORLI AL PROCESSO CIVILE, DELLA DISTINZIONE INTERCORRENTE TRA I DUE TIPI DI PROCESSO - ESIGENZE COMUNQUE IMPRESCINDIBILI - SUSSISTENZA DELLA INCOMPATIBILITA', IN OGNI CASO, IN PRESENZA DI PREESISTENTI VALUTAZIONI SULLA STESSA 'RES IUDICANDA'.

Come la Corte costituzionale non ha mancato di rilevare, i principi da essa enunciati riguardo alle "situazioni pregiudicanti" descritte dall'art. 34 cod. proc. pen. "tipicamente individuate dal legislatore in base alla presunzione che siano di per se incompatibili con l'esercizio di ulteriori funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, a prescindere dalle modalita' con cui la funzione e' stata svolta, ovvero dal concreto contenuto dell'atto preso in considerazione", non sono trasferibili al processo civile senza tener conto della netta distinzione tra questo e il processo penale. Esigenza imprescindibile, in ogni caso, pertanto, anche per il processo civile, rimane solo quella di evitare che lo stesso giudice sia costretto, nel decidere, a ripercorrere lo stesso itinerario logico precedentemente seguito, sicche' condizione necessaria per dover ritenere un'incompatibilita' endoprocessuale e' la preesistenza di valutazioni che cadano sulla stessa 'res iudicanda'. - Cfr. S. nn. 351/1997, 306/1997, 307/1997, 308/1997, 432/1995, 326/1997, 51/1998 e 131/1996. red.: S. Pomodoro

Parametri costituzionali

SENT. 341/98 C. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA'-TERZIETA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - INSUSSISTENZA, IN VIA DI PRINCIPIO, TRA LE DUE FASI DEL GIUDIZIO, DI COINCIDENZA DI 'RES IUDICANDA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - POSSIBILITA', IN CONCRETO, PER PARTICOLARI CIRCOSTANZE, DI DOVERE DI ASTENSIONE PER IL SINGOLO GIUDICE.

Non e' fondata, sotto il profilo - dedotto in riferimento ai principi di ragionevolezza e tutela del diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.) - della imparzialita'-terzieta' del giudice, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. In tale situazione, di reinizio - come riconosciuto anche dalla Cassazione - dello stesso grado di giudizio (c.d. rinvio improprio), la vicenda processuale e' destinata, infatti, di norma, a svilupparsi in una trattazione del tutto distinta rispetto a quella precedentemente tenuta in violazione del diritto di partecipazione di una o piu' parti, il cui apporto, in questa fase, puo' far assumere al processo una diversa configurazione anche sotto il profilo oggettivo, e pertanto, mancando in linea di principio la sovrapposizione del nuovo giudizio a quello, viziato, precedentemente svolto, appare coerente, sotto il profilo della imparzialita' e terzieta', la scelta legislativa di non vietare la cognizione e la decisione della causa da parte del medesimo giudice. Il che beninteso non esclude il dovere del singolo giudice di avvalersi dello strumento previsto dal capoverso dello stesso art. 51 cod. proc. civ., allorquando, venendo in concreto a profilarsi proprio quella sovrapposizione dei due giudizi esclusa in via generale, ravvisi in cio' la sussistenza di gravi ragioni d'astensione. - Cfr. S. n. 326/1997. V. anche Cassazione, Sez. un. civ. 19 dicembre 1991, n. 13714. red.: S. Pomodoro

SENT. 341/98 D. PROCESSO CIVILE - ASTENSIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO DI ASTENSIONE - MANCATA PREVISIONE PER I GIUDICI A CUI LA CAUSA, IN SEGUITO A DICHIARAZIONE DI NULLITA', IN APPELLO, PER PRETERMISSIONE DI LITISCONSORTI, DI SENTENZA DA ESSI PRONUNCIATA, VENGA RESTITUITA - PROSPETTATA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI DISCIPLINA RISPETTO ALLE NORME CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, IL RINVIO DELLA CAUSA AD ALTRO GIUDICE IN SEGUITO ALL'ANNULLAMENTO, IN CASSAZIONE, DELLA SENTENZA IMPUGNATA, E LE DIVERSE IPOTESI IN RELAZIONE ALLE QUALI E' SPECIFICATAMENTE PREVISTO IL DOVERE DEL GIUDICE DI ASTENERSI - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Non e' fondata, in riferimento al principio di eguaglianza per disparita' di trattamento (art. 3 Cost.), la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dei giudici della sezione alla quale - come nel caso di specie - in seguito alla dichiarazione di nullita', da parte della Corte d'appello, per pretermissione di litisconsorti necessari, di sentenza da essi pronunciata, la causa venga restituita a norma dell'art. 354 stesso codice. Le norme richiamate dal giudice 'a quo' quali 'tertia comparationis' (art. 383, comma 1, cod. proc. civ - concernente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice di grado pari a quello che l'ha pronunciata - e lo stesso art. 51, comma 1, n. 4 - che fa obbligo di astenersi, fra l'altro, al magistrato che abbia conosciuto della causa in altro grado del processo -) disciplinano infatti fattispecie palesemente diverse. - V. la precedente massima C. red.: S. Pomodoro

Parametri costituzionali