Pronuncia 186/1998

Sentenza

Collegio

, composta dai signori: Presidente: Dott. Renato GRANATA; Giudici : Prof. Giuliano VASSALLI, Prof. Francesco GUIZZI, Prof. Cesare MIRABELLI, Prof. Fernando SANTOSUOSSO, Avv. Massimo VARI, Dott. Cesare RUPERTO, Dott. Riccardo CHIEPPA, Prof. Gustavo ZAGREBELSKY, Prof. Valerio ONIDA, Prof. Carlo MEZZANOTTE, Avv. Fernanda CONTRI, Prof. Guido NEPPI MODONA, Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, Prof. Annibale MARINI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell'art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall'art. 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), promosso con ordinanza emessa il 29 luglio 1996 dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, nel procedimento per sequestro conservativo nei confronti di Ronda Lucia in Smedile, iscritta al n. 1337 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1997. Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), nonchè dell'art. 548 del codice di procedura civile, come richiamato dall'articolo 26 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Giudice designato della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. F.to: Renato GRANATA, Presidente Massimo VARI, Redattore Giuseppe Di Paola, Cancelliere

Relatore: Massimo Vari

Data deposito: Tue May 26 1998 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: GRANATA

Caricamento annuncio...

Massime

ORD. 186/98. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA PER DANNO MORALE - PROCESSO DI COGNIZIONE PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO DEBITORE (NELLA SPECIE; INPDAP, DEBITORE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO CITATO PER DANNO ERARIALE) - MANCATA PREVISIONE DELL'ATTRIBUZIONE DI DETTO ACCERTAMENTO ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI E IN PARTICOLARE ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - PRETESA INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE PER LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA DIFESA DELL'ERARIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 d.l. 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti), convertito nella l. 14 gennaio 1994, n. 19, nonche' dell'art. 548 cod. proc. civ., come richiamato dall'art. 26 r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 (Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti) - nella parte in cui non consentono che il processo di cognizione per accertare l'obbligo del terzo rientri nella giurisdizione della Corte dei conti e, in particolare, nella competenza del giudice designato ex art. 5 d.l. n. 453 del 1993 - sollevata con riferimento all'art. 24 Cost., in quanto - posto che la censura investe, segnatamente, la disciplina del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo debitore di somme di denaro in favore di presunto responsabile di danno erariale, nei cui confronti e' stato disposto il sequestro conservativo dei beni ai sensi dell'art. 5 d.l. n. 453 del 1993; che l'art. 678 (applicabile ai sensi dell'art. 26 r.d. n. 1038 del 1933) comma 2, cod. proc. civ. stabilisce la sospensione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo "fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi; che, nel giudizio a quo, il terzo e' rimasto contumace, sicche' non risulta proposta l'istanza ex art. 678, comma 2, cod. proc. civ.; e che il giudizio di accertamento degli obblighi del terzo rimane, dunque, sospeso sino all'esito del giudizio di merito sulla responsabilita' per danno erariale (rispetto al quale giudizio nessuna competenza e', peraltro ravvisabile in capo al giudice designato dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti) - non puo' apprezzarsi il requisito della rilevanza nella questione di legittimita' costituzionale sollevata in una fase del giudizio in cui non trova applicazione la normativa denunciata. - S. nn. 263/1996 e 375/1996. red.: S. Di Palma

Norme citate

Parametri costituzionali