Pronuncia 177/1995
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Marino Domenica, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Marino Domenica; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Relatore: Vincenzo Caianello
Data deposito: Wed May 17 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BALDASSARRE
Massime
SENT. 177/95. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE DI TERZO AVVERSO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO (NELLA SPECIE: DECISIONE DI SECONDO GRADO) - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO - ESTENSIONE, 'EX' ART. 27 L. N. 87 DEL 1953, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA OMESSA PREVISIONE DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO NEI GIUDIZI INNANZI AL T.A.R..
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 404, comma 1
- legge-Art. 36
- legge-Art. 28