Pronuncia 177/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1993 dal Consiglio di Stato, VI sezione giurisdizionale, sul ricorso proposto da Marino Domenica, iscritta al n. 503 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di costituzione di Marino Domenica; Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali) nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato; Dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede l'opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Vincenzo Caianello

Data deposito: Wed May 17 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 177/95. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE DI TERZO AVVERSO LE SENTENZE DEL CONSIGLIO DI STATO (NELLA SPECIE: DECISIONE DI SECONDO GRADO) - OMESSA PREVISIONE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRO PROFILO - ESTENSIONE, 'EX' ART. 27 L. N. 87 DEL 1953, DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE ALLA OMESSA PREVISIONE DELL'OPPOSIZIONE DI TERZO NEI GIUDIZI INNANZI AL T.A.R..

La omessa previsione, da parte dell'art. 36 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dell'esperibilita', in favore del terzo, di un mezzo giurisdizionale eguale a quello previsto e disciplinato dall'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., contro la decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in secondo grado, determina una situazione di contrasto con principio di eguaglianza e diritto alla tutela giurisdizionale, in quanto, nonostante l'incidenza del giudicato del Consiglio di Stato nella sfera del terzo opponente, allo stato della disciplina del processo amministrativo, manca la possibilita' per il terzo medesimo di far valere le sue ragioni allo scopo di rimuovere il pregiudizio derivante dal giudicato che ha prodotto una situazione incompatibile con la sua. Infatti, pur considerando che la giurisprudenza amministrativa dimostra non solo propensione ad ammettere l'intervento nel processo di soggetti che abbiano un qualsiasi interesse nella controversia, ma anche la legittimazione di soggetti che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado ad appellare la sentenza emessa a conclusione di quest'ultimo giudizio, nel caso in cui cio' non avvenga, appare indispensabile consentire al terzo toccato dal giudicato di far valere le sue ragioni dotandolo di un apposito mezzo di impugnazione equivalente a quello che, in altri processi, consente di soddisfare le medesime esigenze. Pertanto il suddetto articolo va dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - assorbito il profilo dedotto in riferimento all'art. 113 Cost. - nella parte in cui non prevede tra i mezzi di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato l'opposizione di terzo ordinaria. Inoltre, in applicazione dell'art. 27 l. n. 87 del 1953, deve estendersi la dichiarazione di illegittimita' costituzionale all'art. 28 della medesima legge, nella parte in cui non prevede, fra i mezzi di impugnazione delle sentenze del tribunale amministrativo regionale divenute giudicato, l'opposizione di terzo ordinaria. red.: G. Leo

Norme citate