Pronuncia 192/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento civile vertente tra la S.a.s. Navali Arredamenti e Guy Anne ed altro, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 404, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Fri May 26 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 192/95. PROCESSO CIVILE - ORDINANZA DI LICENZA PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DI TERZO ORDINARIA - INAMMISSIBILITA' - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA POSSIBILITA', IN BASE A SENTENZE DI ILLEGITTIMITA' DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DELLA OPPOSIZIONE DI TERZO AVVERSO LE ORDINANZE DI CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E PER MOROSITA' - INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Le ragioni per cui l'art. 404 cod. proc. civ. e' stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso le ordinanze di sfratto, per finita locazione (sent. n. 167 del 1984) e per morosita' (sent. n. 237 del 1985) valgono anche per l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione. Anche per la mancata previsione dell'opposizione di terzo contro tale provvedimento - contestata nel caso dal giudice 'a quo' - e' infatti decisiva la considerazione, posta a base di entrambe le citate decisioni, del contenuto sostanzialmente decisorio della ordinanza a fronte delle caratteristiche di cognizione sommaria proprie del relativo procedimento, scandito dalla brevita' dei termini a comparire e riguardo al quale, nel quadro normativo di evoluzione ed organica sistemazione della disciplina delle locazioni (in cui si collocano le suddette sentenze e che di recente e' stato ancora ribadito dalla Corte) il lasso di tempo intercorrente tra la convalida e la scadenza del contratto non assume alcuna rilevanza differenziatrice. Pertanto, poiche' il dato testuale costituito dall'art. 657 cod. proc. civ., e il carattere additivo delle sentenze del 1984 e del 1985 non consentono una interpretazione adeguatrice della disposizione impugnata, deve dichiararsi la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la convalida di licenza per finita locazione. - V. S. nn. 167/1984 e 237/1985, gia' citate nel testo. In materia di revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosita', v. S. n. 51/1995. red.: G. Leo