Pronuncia 67/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo comma, ultima parte, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 28 novembre 1965 dal Pretore di Fermo nel procedimento di esecuzione mobiliare contro Minervini Renato, iscritta al n. 9 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966. Udita nella camera di consiglio del 19 gennaio 1967 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 513, ultima parte del primo comma, del Codice di procedura civile, in riferimento alla norma contenuta nell'art. 13, secondo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Nicola Jaeger

Data deposito: Fri Jun 09 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 67/67. LIBERTA' PERSONALE - ART. 513, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - RICERCA DELLE COSE DA PIGNORARE SULLA PERSONA DEL DEBITORE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' PERSONALE - ESCLUSIONE.

La ricerca di beni da pignorare sulla persona del debitore da parte dell'ufficiale giudiziario e' un atto di istruzione del pignoramento, che, essendo gia' autorizzato dal titolo esecutivo, non richiede una speciale autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 13 secondo comma della Costituzione. Del resto contro ogni possibile abuso garantisce da un lato l'obbligo fatto all'ufficiale di aver rispetto del decoro della persona e, dall'altro lato, la responsabilita', anche penale, che su lui grava quando va oltre i limiti di cio' che gli e' consentito.

Parametri costituzionali