Pronuncia 189/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 agosto 1993 dal Pretore di Benevento nel procedimento civile vertente tra Viola Marinella e Muccillo Pasquale ed altro, iscritta al n. 648 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1993; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, primo e secondo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 14 della Costituzione, dal Pretore di Benevento con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Renato Granata

Data deposito: Thu May 19 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 189/94 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORMA IMPUGNATA - APPLICABILITA' ALLA FATTISPECIE DEL GIUDIZIO 'A QUO', SECONDO L'INTERPRETAZIONE DATA DAL GIUDICE RIMETTENTE - RICONOSCIUTA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DA PARTE DEL MEDESIMO - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE.

Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale la questione sollevata va riconosciuta rilevante quando la norma denunciata, secondo l'interpretazione data dal giudice rimettente, e', in tesi, puntualmente applicabile alla fattispecie 'sub iudice'. (Nella specie la Corte ha ritenuto non sindacabile, sotto il profilo della rilevanza, la valutazione del giudice 'a quo' circa l'applicabilita', nel giudizio di opposizione di terzo ad esecuzione mobiliare sottoposto al suo esame, dell'impugnato art. 513 cod. proc. civ., interpretato nel senso secondo cui avrebbe consentito all'ufficiale giudiziario di procedere a pignoramento anche in luogo in cui il debitore - come nel caso era incontestato - aveva solo "temporanea dimora"). red.: F.S. rev.: S.P.

SENT. 189/94 B. ESECUZIONE FORZATA PER OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - PIGNORAMENTO - POSSIBILITA' DI ESEGUIRLO, A DISCREZIONE DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO PROCEDENTE E ANCHE SENZA PROVVEDIMENTO MOTIVATO DAL PRETORE, IN LUOGHI APPARTENENTI A TERZI, IN CUI IL DEBITORE NON ABBIA RESIDENZA ANAGRAFICA MA SOLO DIMORA TEMPORANEA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DOMICILIARE DEL TERZO - INESATTEZZA DELLE PREMESSE DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si e' - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario puo' ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilita'" della cosi' valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quo' - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario puo' legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalita' od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalita' avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di liberta' domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.