Pronuncia 49/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1974 dal tribunale di Lucca, nel procedimento civile vertente tra Santucci Marina e Andreini Enny ed altri, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 185 del 9 luglio 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 316 c.p.c., sollevata - in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione - dal tribunale di Lucca con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 giugno 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCTARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Mon Jun 18 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 49/79. PROCESSO CIVILE - GIUDICE - ATTRIBUZIONI E POTERI - ART. 316 C.P.C. - POTERE DEL GIUDICE (PRETORE O CONCILIATORE) DI DISPORRE LA RETTIFICAZIONE O L'INTEGRAZIONE DI ATTI - MANCATA ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMA AI GIUDIZI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

I poteri attribuiti al conciliatore e al pretore dall'art. 316 c.p.c. sono certamente pia` ampi di quelli concessi al giudice collegiale (cui peraltro e` consentito di determinare il thema decidendum e di ovviare a difetti e lacune nell'attivita` difensiva delle parti v. artt. 117, 182 e 183, comma secondo, c.p.c.) ma tale differenza, che trova nel sistema razionale giustificazione, non comporta violazione del diritto di difesa le cui modalita` di esercizio possono essere diversamente regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti (Infondatezza - in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 316 c.p.c. nella parte in cui non attribuisce anche al Tribunale il potere, riconosciuto al pretore e al conciliatore, di indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarita` degli atti e dei documenti che possono essere riparate assegnando un termine per provvedervi). - Cfr. sent. nn.89 e 125 del 1972, n. 14 del 1973, n. 255 del 1974.

Parametri costituzionali