Pronuncia 145/2020
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Treviso nel procedimento vertente tra G. S. e M. P., con ordinanza del 16 luglio 2019, iscritta al n. 219 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2019. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito il Giudice relatore Giovanni Amoroso nella camera di consiglio del 26 maggio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 20 aprile 2020, punto 1), lettera a); deliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2020.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, numero 4), del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, dal Tribunale ordinario di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 709-ter, secondo comma, numero 4), cod. proc. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2020. F.to: Marta CARTABIA, Presidente Giovanni AMOROSO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2020. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA
Relatore: Giovanni Amoroso
Data deposito: Fri Jul 10 2020 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CARTABIA
Massime
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Ammissibilità della questione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 4
Sanzioni amministrative - Controversie tra genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Genitore che abbia posto in essere atti pregiudizievoli per il minore - Sanzione amministrativa pecuniaria - Ritenuta applicabilità anche in caso di precedente condanna penale per lo stesso fatto - Denunciata violazione del principio convenzionale del "ne bis in idem" - Possibile interpretazione costituzionalmente conforme - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 117
- Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali-Art. 4