Pronuncia 139/1975

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 247 e 248 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1972 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Esposito Mauro e Brasiello Pasquale, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 6 febbraio 1974. Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1975 il Giudice relatore Leonetto Amadei.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara: a) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 247 del codice di procedura civile, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 248 del 1974; b) la illegittimità costituzionale dell'art. 248 del codice di procedura civile. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Leonetto Amadei

Data deposito: Wed Jun 11 1975 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

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Massime

SENT. 139/75 A. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - CAPACITA' A TESTIMONIARE - COD. PROC. CIV., ART. 247 - ESCLUSIONE DELLA CAPACITA' DELLE PERSONE LEGATE AD UNA DELLE PARTI DA VINCOLO MATRIMONIALE O DI PARENTELA, O DI AFFINITA' IN LINEA RETTA, O DI AFFILIAZIONE - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER INTERVENUTA PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.

La norma dichiarata costituzionalmente illegittima cessa di avere efficacia e non puo' avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte. Pertanto, va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una disposizione di legge che una precedente decisione della Corte abbia gia' riconosciuto illegittima. (Nella specie era stata riproposta - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 cod. proc. civ., che vietava in linea generale di testimoniare alle persone legate ad una delle parti da vincolo matrimoniale o di parentela, o di affinita' in linea retta, o di affiliazione; disposizione gia' dichiarata incostituzionale (con sentenza n. 248 del 1974) perche' limitava ingiustificatamente il diritto alla prova, quale nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, diritto che non puo' farsi poggiare su una aprioristica esclusione del valore probatorio della testimonianza di alcuni soggetti fondata su motivi di sospetto e di non sincerita', mentre la valutazione di attendibilita' della prova puo' essere compiuta solo "a posteriori" dal giudice in base al suo prudente apprezzamento).

SENT. 139/75 B. PROCEDIMENTO CIVILE - PROVA CIVILE - PROVA PER TESTIMONI - CAPACITA' A TESTIMONIARE - COD. PROC. CIV., ART. 248 - AUDIZIONE DEI MINORI DEGLI ANNI QUATTORDICI - LIMITI - IRRAZIONALE DISTINZIONE TRA PROCESSO CIVILE E PROCESSO PENALE AI FINI DELL'AMMISSIBILITA' DELLA PROVA - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 248 cod. proc. civ. - diversamente dall'art. 348 cod. proc. pen., che riconosce, in via di principio, la capacita' a testimoniare di qualsiasi persona, salvo al giudice di valutarne l'attendibilita' - limita l'audizione dei testi minori degli anni quattordici a quei casi in cui sia resa necessaria da particolari circostanze, il che determina una disparita' del tutto irrazionale ed ingiustificata, non essendoci motivo perche' sul punto la disciplina sia diversa secondo che trattasi di processo penale o civile. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 248 cod. proc. civ., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., restando assorbito il profilo concernente l'asserita violazione del diritto di difesa.

Norme citate

SENT. 139/75 C. EGUAGLIANZA (PRINCIPIO DI) - ART. 3 COST. - INTERPRETAZIONE - DISCIPLINA LEGISLATIVA DI SITUAZIONI OMOGENEE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO - ECCEZIONI - GIUSTIFICAZIONE IN ASPETTI DISTINTIVI PARTICOLARI.

Come la Corte ha gia', sul piano generale, ripetutamente affermato, il principio di eguaglianza e' applicabile quando vi sia omogeneita' di situazioni da regolare legislativamente ed in modo unitario e coerente, per cui l'eccezione al principio puo' essere consentita solo quando si tratti di situazioni che, pur derivando da basi comuni, differiscano tra loro per aspetti distintivi particolari.

Parametri costituzionali

SENT. 139/75 D. DIFESA (DIRITTO DI) - ART. 24 COST. - INTERPRETAZIONE - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO - ADEGUAMENTO ALLE SPECIALI CARATTERISTICHE DI CIASCUN PROCEDIMENTO - DIFFERENZIAZIONI - RAZIONALE GIUSTIFICAZIONE.

Le modalita' di esercizio del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. possono essere legittimamente disciplinate in modo diverso, purche' tale differenziazione trovi giustificazione nella necessita' dell'adeguamento di dette modalita' alle speciali caratteristiche di ciascun procedimento.

Parametri costituzionali