Pronuncia 584/1990

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, comma primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 430 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1990 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Fazia Cecilia e Bertone Carmelina ed altra, iscritta al n. 436 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di costituzione di Fazia Cecilia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Uditi l'avv. Luciano Ventura per Fazia Cecilia e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod.proc.civ., in relazione all'art. 430 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: MENGONI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1990. Il cancelliere: DI PAOLA

Relatore: Luigi Mengoni

Data deposito: Fri Dec 28 1990 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONSO

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Massime

SENT. 584/90. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA - TERMINE DI UN ANNO - DECORRENZA DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA ANZICHE' DALLA COMUNICAZIONE DEL DEPOSITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

La decorrenza del termine annuale previsto per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito della stessa, e' perfettamente coerente con il sistema delle impugnazioni, rappresentando un corollario del principio del processo civile secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, si forma la cosa giudicata indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte: lo spostamento del 'dies a quo' alla data di comunicazione della sentenza non solo sarebbe intrinsecamente contraddittorio con la logica del principio, ma ne restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza e' comunicata d'ufficio (art. 133, secondo comma, cod. proc. civ.). Il che non potrebbe evitarsi se non attraverso una modificazione del sistema normativo (quanto meno del secondo comma dello stesso art. 327 e dell'art. 292, ult. comma, cod. proc. civ.) di tale portata da esulare dai poteri della Corte. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 430 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost.). - Per la manifesta infondatezza della questione: Cassazione, nn. 3501/1979, 5819/1984, 9906/1988, 3906/1989 (richiamate nell'atto di intervento dell'Avvocatura dello Stato).

Parametri costituzionali