Pronuncia 297/2008

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 10 luglio 2007 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Ospedaliera di Padova e Cavatton Gianni, iscritta al n. 794 del registro ordinanze 2007 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 2007. Visti l'atto di costituzione dell'Azienda Ospedaliera di Padova nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro; uditi gli avvocati Giovanni Sala e Luigi Manzi per l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Alfio FINOCCHIARO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2008. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alfio Finocchiaro

Data deposito: Fri Jul 25 2008 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BILE

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Massime

Procedimento civile - Impugnazioni - Termine annuale 'ex' art. 327 cod. proc. civ. - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria anziché dalla comunicazione dell'avvenuto deposito - Lamentata incidenza sul diritto di difesa - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, censurato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui, prevedendo la decorrenza del termine annuale per l'impugnazione dalla pubblicazione della sentenza, anziché dalla sua comunicazione a cura della cancelleria, non assicurerebbe alle parti il diritto di difesa costituzionalmente garantito, per non essere alle stesse assicurato il godimento per intero del termine per impugnare. La norma censurata opera un non irragionevole bilanciamento tra l'indispensabile esigenza di tutela della certezza delle situazioni giuridiche e il diritto di difesa: l'ampiezza del termine annuale consente al soccombente di informarsi tempestivamente della decisione che lo riguarda, facendo uso della diligenza dovuta in rebus suis ; la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del dies a quo dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo, ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata ex officio . - Per la declaratoria di inammissibilità e di manifesta inammissibilità di altre questioni aventi ad oggetto la medesima disposizione, v., citate, sentenza n. 584/1990 e ordinanza n. 129/1991. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di norme in materia fallimentare sulla decorrenza di termini processuali per l'impugnazione di un atto da un determinato evento, ovvero dall'affissione, anziché dalla comunicazione dello stesso v., rispettivamente, ex plurimis , le citate sentenze n. 201/1993; n. 881/1988; nn. 156 e 102/1986; n. 303/1985; sentenze n. 224/2004; n. 211/2001; nn. 152 e 151/1980. - Sulla necessità che l'interessato sia posto in condizione di conoscere la decorrenza iniziale del termine decadenziale senza l'imposizione di oneri eccedenti la normale diligenza, v., citata, ordinanza n. 56/2005.

Parametri costituzionali