Pronuncia 18/1989

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"), nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 29 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Maté Manlio e la Banca Nazionale del Lavoro, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Marconi Francesco e l'I.A.C.P. della provincia di Roma, iscritta al n. 326 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988; 3) ordinanza emessa il 10 maggio 1988 dal Tribunale di Biella nel procedimento civile vertente tra Machetti Mara e Cagnacci Massimo, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale dell'anno 1988; 4) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento civile vertente tra Rotundo Lorenzo e Senese Bentito, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988; 5) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Consorzio tenuta di Decima e Tordi Edmondo, iscritta al n. 358 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale dell'anno 1988; 6) ordinanza emessa il 26 aprile 1988 dalla Corte d'Appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Polojaz Danilo, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988; 7) ordinanza emessa il 2 maggio 1988 dal Tribunale di Bari - Sezione specializzata Tossicodipendenze - nei confronti di Ambruoso Nazario, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale dell'anno 1988; 8) ordinanza emessa il 28 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna sul ricorso proposto da Vincenzi Umberto contro l'Ufficio IVA di Ravenna, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988; 9) ordinanza emessa il 3 maggio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto dall'Associazione della Stampa romana contro il Secondo Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma iscritta al n. 448 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1988; 10) ordinanza emessa il 12 maggio 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione di Catania sul ricorso proposto da Coco Giuseppe, iscritta al n. 460 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale del primo e secondo comma, dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati") nella parte in cui dispongono che "è compilato sommario processo verbale" anziché "può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 13 aprile 1988, n. 117 - nella parte in cui disciplina la responsabilità civile dei magistrati - sollevata dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, con ordinanza 12 maggio 1988 (R.O. n. 460 del 1988), in riferimento agli artt. 10, 101, 104 e 108 della Costituzione; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevate dal Tribunale di Catanzaro con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 350 del 1988), dal Tribunale di Roma con ordinanze 28 aprile 1988 (R.O. n. 270 del 1988) e 4 maggio 1988 (R.O. n. 326 del 1988), dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza 3 maggio 1988 (R.O. n. 448 del 1988) e della Corte d'Appello di Trieste con ordinanza 26 aprile 1988 (R.O. n. 382 del 1988) in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della l. 13 aprile 1988, n. 117, nonché dell'art. 131 c.p.c., come modificato dall'art. 16 della stessa legge, sollevata dal Tribunale di Biella, con ordinanza 10 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione; Dichiara non fondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Pretore onorario di Roma con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 327 del 1988), in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dal Tribunale di Bari con ordinanza 2 maggio 1988 (R.O. n. 396 del 1988), in riferimento agli artt. 101, 104 e 108 della Costituzione; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 7, terzo comma e 8, quarto comma, della l. 13 aprile 1988, n. 117, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Ravenna con ordinanza 28 aprile 1988 (R.O. n. 422 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, e all'intero titolo quarto della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 gennaio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Gabriele Pescatore

Data deposito: Thu Jan 19 1989 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: SAJA

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Massime

SENT. 18/89 - A. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - PROVVEDIMENTI COLLEGIALI - OBBLIGO DI COMPILARE PROCESSO VERBALE PER DARE ATTO DELLA UNANIMITA' O DEL DISSENSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, N. ART. 16. - COST., ART. 97.

Sono illegittimi, per violazione dell'art. 97 Cost., il primo e secondo comma dell'art. 16, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui dispongono che "e' compilato sommario processo verbale" anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo giudiziario lo richieda, essere compilato sommario processo verbale" dato che il sistema di generalizzata verbalizzazione incide negativamente sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Norme citate

  • legge-Art. 16

Parametri costituzionali

SENT. 18/89 B. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - LESIONE DELLA IMPARZIALITA' DELLA MAGISTRATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 101, 104 E 108 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, INTERO TESTO. - COST., ARTT. 101, 104, 108.

Poiche' la disciplina dell'attivita' del giudice deve essere tale da rendere quest'ultima immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione, formale o sostanziale, ad altri organi, ma al tempo stesso il magistrato e' soggetto alla legge e in primo luogo alla Costituzione, che sancisce ad un tempo il principio d'indipendenza e quello di responsabilita', non merita censura una disciplina della responsabilita` civile del magistrato caratterizzata da una serie di misure e di cautele dirette a salvaguardare l'indipendenza dei magistrati nonche' l'autonomia e la pienezza dell'esercizio della funzione giudiziaria. (In base a tale principio e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'intera L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui prevede e disciplina la responsabilita` dei giudici per colpa grave).

Norme citate

  • legge-Art.

SENT. 18/89 C. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' INDIFFERENZIATA DEI MAGISTRATI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 28 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 1, SECONDO COMMA E 2; COD. PROC. CIV., ART. 131, MODIFICATO DALL'ART. 16 L. N. 117/88. - COST., ARTT. 3 E 28

Nell'ordinamento italiano, in materia sia civile che penale, la decisione emessa dall'organo giudiziario collegiale e' un atto unitario, alla formazione del quale concorrono i singoli membri del collegio, in base allo stesso titolo ed agli stessi doveri. (In base a tale principio e' stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, secondo comma, e 2 L. 13 aprile 1988 n. 117, nonche' dell'art. 113 c.p.c., come modificato dall'art. 16 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono che i componenti dei collegi giudiziari diversi dal relatore rispondono anche per le attivita' che sono specificamente proprie di questo).

Norme citate

SENT. 18/89 D. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI - RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - RESPONSABILITA' DIFFERENZIATA DEGLI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 24, 25, E DA 101 A 113 COST. - NON FONDATEZZA. - LEGGE 3 APRILE 1988 N. 117, ARTT. 7, TERZO COMMA, E 8 QUARTO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, 25, DA 101 A 113.

Pur essendo possibili scelte diverse da quelle adottate dal legislatore, deve riconoscersi non irragionevole la previsione di una piu` circoscritta area di responsabilita' civile per i componenti laici dei collegi giudiziari, dato che gli stessi non hanno una specifica professionalita' in relazione alle materie giuridiche. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma, e 8, quarto comma, L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui limitano la responsabilita' dei cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare organi giudiziari collegiali ai soli casi di dolo ed a quelli di colpa grave previsti dall'art. 2, terzo comma, lett. b) e c)).

Norme citate

  • legge-Art. 7, comma 3
  • legge-Art. 8, comma 4

SENT. 18/89 E. RESPONSABILITA' CIVILE DEI MAGISTRATI- RESPONSABILITA' PER COLPA GRAVE - ORGANI COLLEGIALI - SOMMARIO PROCESSO VERBALE - MENZIONE DELLA UNANIMITA' O DEL DISSENSO - DEROGA AL SEGRETO DELLA CAMERA DI CONSIGLIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 101, 104 E 108 COST. - LEGGE 13 APRILE 1988 N. 117, ART. 16. - COST., ARTT. 3, 101, 104, 108.

Nell'ordinamento costituzionale italiano non esiste un nesso imprescindibile tra indipendenza del giudice e segretezza, intesa quale mezzo per assicurare l'indipendenza attraverso l'impersonalita' delle decisioni. (In base a tale principio, e' stata dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 L. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui prevede la verbalizzazione dei provvedimenti collegiali con conseguente deroga alla segretezza della camera di consiglio).

Norme citate

  • legge-Art. 16