Pronuncia 222/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice di pace di Comiso nel procedimento vertente tra G. N. e S. R. con ordinanza del 25 settembre 2009, iscritta al n. 11 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 2010. Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Comiso con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Paolo Maddalena

Data deposito: Thu Jun 17 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Decorrenza degli effetti della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, dalla data di spedizione della raccomandata informativa - Mancata previsione che la notificazione si abbia per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata ovvero dalla data di ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua della censurata disposizione - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica, per il destinatario della stessa, dalla data di spedizione della raccomandata informativa, anziché prevedere che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell'atto o della raccomandata contenente quest'ultimo, se anteriore. Successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 3 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della censurata disposizione, nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, con la conseguenza che la questione è divenuta priva di oggetto. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 140 cod. proc. civ., v. la citata sentenza n. 3/2010. Nel senso che l'efficacia ex tunc della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza della sollevata questione, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente, v., da ultimo, le citate ordinanze n. 327/2009, n. 326/2009 e n. 325/2009.

Parametri costituzionali