Pronuncia 3/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dellart. 140 del codice di procedura civile (Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia), promossi dal Tribunale di Bologna con ordinanza dell11 febbraio 2008 e dalla Corte dappello di Milano con ordinanza del 22 dicembre 2008, rispettivamente iscritte ai nn. 75 e 88 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 11 e 13, prima serie speciale, dellanno 2009. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 novembre 2009 il Giudice relatore Paolo Maddalena.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dellart. 140 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Bologna con lordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara lillegittimità costituzionale dellart. 140 cod. proc. civ., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Paolo MADDALENA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Paolo Maddalena

Data deposito: Thu Jan 14 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - Eccepita inammissibilità della questione per mancato esperimento di una interpretazione conforme a Costituzione - Reiezione.

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost., ed interpretato, secondo il diritto vivente, nel senso che la notificazione debba ritenersi perfezionata con la spedizione della raccomandata e non con il suo recapito, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità fondata sul rilievo che il giudice a quo sarebbe venuto meno all'onere di sperimentare la praticabilità di un'interpretazione adeguatrice. Il rimettente ha preso atto dell'esistenza di una interpretazione costante, proveniente dalla stessa Corte di cassazione, in termini di diritto vivente, ed ha richiesto l'intervento di questa Corte affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costituzionali.

Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - Mancata motivazione sulla rilevanza della questione - Inammissibilità.

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140 del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli effetti della notifica nei confronti del destinatario, dalla spedizione della raccomandata informativa anzichè dall'atto della consegna al destinatario o a chi per esso della raccomandata informativa o, qualora la consegna non sia ancora avvenuta, al verificarsi della compiuta giacenza della suddetta raccomandata. Il giudice rimettente, infatti, ha omesso sia di descrivere compiutamente la fattispecie concreta sottoposta al suo esame sia di precisare quali effetti avrebbe, nel giudizio a quo , la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Procedimento civile - Notificazioni - Irreperibilità o rifiuto di ricevere copia dell'atto - Perfezionamento della notifica per il destinatario, secondo il diritto vivente, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione - Irragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante e quelli del destinatario, con conseguente violazione delle garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto a fattispecie normativamente assimilabile - Illegittimità costituzionale in parte qua .

È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 140 del codice di procedura civile nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione. La disposizione denunciata, così come interpretata dal diritto vivente, facendo decorrere i termini per la tutela in giudizio del destinatario da un momento anteriore alla concreta conoscibilità dell'atto a lui notificato, viola i parametri costituzionali invocati dal rimettente, per il non ragionevole bilanciamento tra gli interessi del notificante, su cui ormai non gravano più i rischi connessi ai tempi del procedimento notificatorio, e quelli del destinatario, in una materia nella quale, invece, le garanzie di difesa e di tutela del contraddittorio devono essere improntate a canoni di effettività e di parità, e per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla fattispecie, normativamente assimilabile, della notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, disciplinata dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982, secondo cui la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego, se anteriore. Su analoghe questioni di legittimità costituzionale della medesima disposizione, sollevate nella parte in cui questa consente di ritenere perfetta la notifica dalla data di spedizione della raccomandata da esso prescritta e non da quella della sua ricezione, v. citate, sentenze n. 213 del 1975 e n. 250 del 1986; ordinanze n. 76 e n. 148 del 1976, n. 57 del 1978, n. 192 del 1980 e n. 904 del 1988. Sulla illegittimità costituzionale della disciplina della notifica a mezzo posta, v., citata, sentenza n. 346 del 1998. Sul principio secondo cui il momento in cui la notifica deve considerarsi perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario, v., citate, sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004; ordinanza n. 97 del 2004.