Pronuncia 121/1984

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO S.AJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma secondo, cod. proc. civ. e del combinato disposto del predetto art. 313 e degli artt. 660 e 140 stesso codice promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1978 dal Pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Zuppati Gastone e Ligoratti Giuseppe, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 147 dell'anno 1979; 2) ordinanza emessa il 22 dicembre 1979 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Ramina Pietro e Famiglietti Vittorio, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 dell'anno 1980; 3) ordinanza emessa il 6 novembre 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Braschi Brese Rita e Buccilli Fulvia, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 dell'anno 1981; 4) due ordinanze emesse il 25 gennaio e 1 luglio 1982 dal Pretore di Martina Franca nei procedimenti civili vertenti tra Montanaro Vito e Fedele Vincenzo ed altra, Caforio Martino e Caforio Angela, iscritte ai nn. 134 e 562 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 dell'anno 1982 e n. 39 del 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri: udito nell'udienza pubblica del 15 novembre 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i cinque incidenti (266 R.O. 1979, 173 R.O. 1980, 8 R.O. 1981, 134 e 562 R.O. 1982) 1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313 comma secondo c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost., 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Piazza della Consulta, il 18 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 121/84 A. PROCEDIMENTO CIVILE DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - DIFFERENZIAZIONE DEI TEMPI DI ACCESSO RISPETTIVAMENTE DAVANTI ALL'ORGANO MONOCRATICO E ALL'ORGANO COLLEGIALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Spetta al legislatore fissare la "spatium temporis" per la comparizione davanti al giudice monocratico, nonche' determinare l'incidenza sui tempi del processo di altri eventi che possano influire sul concreto funzionamento della giustizia. Non e' fondato, in riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, comma secondo c.p.c. in base al quale nel procedimento davanti al pretore o al conciliatore tra il giorno della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio e quelle della comparizione debbano intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. Ne' e' ravvisabile contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto la riduzione di comparizione fissata dal citato art. 313, secondo comma c.p.c. risponde a principi cui si informano poteri del giudice monocratico - specie se operante secondo un rito speciale (quale quello del lavoro) - e facolta', oneri e diritti delle parti ben diversi da quelli propri del procedimento ordinario dovuto a giudici collegiali. - Cfr. sent. n. 213/1975 - ord. n. 57/1978 - sent. n. 226/1975 - ord. n. 339/1983

SENT. 121/84 B. PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO - INTIMAZIONE - MODALITA' DI NOTIFICAZIONE - MANCATA CONOSCENZA DELL'ATTO - TERMINE DI COMPARIZIONE - CONGRUITA' - GARANZIE PER LA OPPOSIZIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A parte la possibilita' di ricorrere a modalita' di notificazione diverse da quella contemplata dall'art. 140 c.p.c. - prevista dall'art. 660, comma terzo c.p.c. - per l'intimazione di licenza o di sfratto, e' comunque consentito, al giudice, dall'art. 663, comma primo, c.p.c., di disporre la rinnovazione della intimazione anche se appare probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Spetta al potere discrezionale del legislatore fissare modalita' temporali di comparizione diversificate in ragione del carattere monocratico o collegiale del giudice ovvero del rito ordinario o speciale dal giudizio. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale - proposto in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - del combinato disposto degli artt. 140, 313 comma secondo e 660 c.p.c. anche alla luce della sentenza costituzionale n. 89 del 1972 che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 668 comma secondo c.p.c. nella parte in cui non consentiva la tardiva opposizione dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza dell'intimazione, non fosse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore. - Cfr. sent. n. 89/1972.