Pronuncia 339/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma secondo, del codice di procedura civile promossi con due ordinanze emesse il 2 luglio 1981 dal pretore di Tolmezzo nei procedimenti civili vertenti fra Straulino Osvaldo e Azienda autonoma di Soggiorno e Turismo di Ravascletto e tra Temil Maria e Matiz Sergio iscritte ai nn. 730 e 734 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 61 e 68 del 1982; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1983 il Giudice relatore Ettore Gallo. Ritenuto che le questioni sollevate dal Pretore di Tolmezzo colle ordinanze in epigrafe sono identiche, riguardando entrambe la legittimità costituzionale dell'art. 313 secondo comma c.p.c. in relazione all'art. 24 secondo comma Cost. in quanto - ad avviso del Pretore - il termine minimo di giorni tre, fissato dalla legge vigente per la comparizione di parte convenuta, sarebbe talmente breve, nell'attuale situazione di mobilità dei cittadini e specie se la notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col principio costituzionale di inviolabilità del diritto di difesa, che, perciò, le due questioni possono essere decise con unico provvedimento; Considerato che, per quanto si riferisce all'ordinanza 730/81, il termine concesso nella specie dall'attore, fra la notifica della citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione, è di giorni nove, e che, per di più, convenuta è un'Azienda di Turismo di località montana cui non potrebbe in ogni caso riferirsi l'argomento della mobilità dei cittadini valorizzato dal Pretore, specie poi in un periodo come quello intercorrente fra il 5 e il 14 gennaio, in piena stagione climatica, che per quanto poi riguarda la questione di cui all'ord. n. 734/81, non è nemmeno dato dl capire quale sia la situazione di fatto cui il Pretore si riferisce, visto che si parla, nell'ordinanza di rimessione, di una citazione notificata il 27 aprile 1981 per l'udienza del 14 gennaio dello stesso anno, né il Pretore motiva sulla rilevanza nemmeno per accenni, che pertanto, come è stato pure rilevato dall'Avvocatura Generale dello Stato costituitasi in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, un'eventuale pronunzia di questa Corte sulla questione sollevata non eserciterebbe alcuna influenza sul giudizio in corso innanzi al Pretore quanto alla specie di cui alla prima ordinanza e, quanto all'altra, perché non esiste alcuna certezza sulla rilevanza. Visti gli artt. 26 secondo comma l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale,

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c. sollevata dal Pretore di Tolmezzo, in relazione all'art. 24 secondo comma Cost., colle ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Ettore Gallo

Data deposito:

Tipologia: O

Presidente: ELIA

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Massime

ORD. 339/83. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DAVANTI AL PRETORE - TERMINE MINIMO PER LA COMPARIZIONE DELLA PARTE CONVENUTA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUFFICIENTE INDIVIDUAZIONE DELLA FATTISPECIE CONCRETA E DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, del cod. proc. civ., in relazione all'art. 24 Cost., nella parte in cui, disponendo il termine minimo di tre giorni per la comparizione della parte convenuta, concederebbe un tempo troppo breve nella attuale situazione di mobilita' dei cittadini, e specie se la notifica non avvenga a mani proprie, da essere incompatibile col principio di inviolabilita' del diritto di difesa, in quanto, relativamente alla prima ordinanza di rimessione, il termine concesso dall'attore tra la notifica della citazione e l'ordinanza indicata per la comparizione e' di nove giorni e che e' convenuta un'Azienda di Turismo di localita' montana cui non potrebbe riferirsi l'argomento della mobilita' dei cittadini, specie in un periodo come quello corrente tra il 5 e il 14 gennaio, in piena stagione climatica, mentre la seconda ordinanza di rimessione non e' motivata neppure per accenni in punto di rilevanza.

Parametri costituzionali