Pronuncia 214/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 313, comma primo, del codice di procedura civile in relazione all'art. 215, n. 1 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Pretore di Udine nel procedimento civile vertente tra Dal Fabbro Giuseppe e S.r.l. AS.CO.MALL. iscritta al n. 101 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991; Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 24 maggio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Renato Granata

Data deposito:

Tipologia: S

Presidente: CORASANITI

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Massime

SENT. 214/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ORDINARIO DI COGNIZIONE AVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - ATTO INTRODUTTIVO - INDICAZIONE DEI DOCUMENTI PRODOTTI E DELLE SCRITTURE PRIVATE SUSCETTIBILI DI TACITO RICONOSCIMENTO - OMESSA PREVISIONE - MANCATA GARANZIA DELL'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' DA PARTE DEL CONTUMACE DELLE SCRITTURE PRIVATE CONTRO DI LUI PRODOTTE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE - SUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Viola l'art. 24 Cost., restando assorbito l'ulteriore profilo in relazione all'art. 3 Cost., la disciplina del c.d. riconoscimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace, quando a questa non sia offerta la possibilita' di conoscere la produzione, ex adverso effettuata, della scrittura stessa. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 313 cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio davanti al pretore o al giudice conciliatore debba contenere (cosi' come e' invece pevisto per lo atto introduttivo davanti al tribunale) l'indicazione specifica dei documenti offerti in comunicazione dalla parte attrice o comunque delle scritture private suscettibili di tacito riconoscimento ai sensi dell'art. 215 n. 1 dello stesso codice nei confronti della controparte contumace. - V., riguardo all'ipotesi di deposito di documenti in corso di causa innanzi al Pretore la sent. n. 250/1986 e innanzi al Tribunale la n. 317/1989.