Pronuncia 93/1979
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (Coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Trasporti Municipali e Salimbeni Italo, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Arnaldo Maccarone
Data deposito: Thu Jul 26 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: AMADEI
Massime
SENT. 93/79 A. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IMPROPONIBILITA' (E NON IMPROCEDIBILITA') DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 10, comma 2
- regio decreto-Art. 10, comma 3
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 443
- legge-Art. 13
Parametri costituzionali
SENT. 93/79 B. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DI OGNI ALTRO DIRITTO "NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE" INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.
Norme citate
- regio decreto-Art. 10, comma 2
- regio decreto-Art. 10, comma 3
- legge-Art.