Pronuncia 93/1979

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633 (Coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1977 dal Tribunale di Ravenna, nel procedimento civile vertente tra l'Azienda Trasporti Municipali e Salimbeni Italo, iscritta al n. 566 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53 del 22 febbraio 1978. Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla legge n. 633 del 1957 (coordinamento delle norme sulla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara, altresì, l'illegittimità costituzionale derivata dello stesso art. 10 nella parte in cui dispone l'improponibilità e non la improcedibilità dell'azione giudiziaria in caso di tardiva o di mancata presentazione del ricorso in via gerarchica nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento di ogni altro diritto "non esclusivamente patrimoniale", diverso da quello indicato sui a), inerente al rapporto di lavoro. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Arnaldo Maccarone

Data deposito: Thu Jul 26 1979 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMADEI

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Massime

SENT. 93/79 A. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA - IMPROPONIBILITA' (E NON IMPROCEDIBILITA') DELL'AZIONE GIUDIZIARIA IN CASO DI MANCATA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL RECLAMO GERARCHICO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Esistono indubbiamente delle differenze tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, la cui regolamentazione deve tener conto delle finalita' di pubblico interesse, inerenti alla natura del servizio che riguarda la generalita' dei consociati: ed e` certamente meritevole di tutela l'esigenza di dare a tali imprese di pubblico interesse la possibilita` di esaminare preventivamente le doglianze dei dipendenti al fine di accertare l'eventuale fondatezza, evitando cosi` lunghe e dispendiose procedure giudiziarie le quali potrebbero anche compromettere la funzionalita` del servizio (sentenza n. 57 del 1972). Ma tali procedimenti preliminari non possono risolversi in attentati al diritto di proporre l'azione in giudizio; e d'altra parte a soddisfare quell'esigenza e` sufficiente prevedere che il previo esperimento del ricorso costituisca una condizione di procedibilita`, la quale non implica decadenza del diritto. Va quindi dichiarata l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica. - cfr. SS. nn. 57/1972, 174/1972, 41/1979 e O. n. 242/1976

Norme citate

SENT. 93/79 B. TRASPORTI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO L'ACCERTAMENTO DI OGNI ALTRO DIRITTO "NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALE" INERENTE AL RAPPORTO DI LAVORO - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE.

Ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953 n. 87, per necessaria conseguenzialita`, l'illegittimita` costituzionale dell'art. 10 commi secondo e terzo r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, come modificato dalla l. n. 633 del 1957, nella parte in cui dispone l'improponibilita` e non l'improcedibilita` dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico, nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica, va estesa alle ipotesi in cui la controversia abbia per oggetto l'accertamento di ogni altro diritto di natura esclusivamente patrimoniale inerente al rapporto di lavoro.

Norme citate

  • regio decreto-Art. 10, comma 2
  • regio decreto-Art. 10, comma 3
  • legge-Art.