Pronuncia 14/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420 e 426 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso nella causa di lavoro vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del tribunale di Lucera nella causa vertente tra Valente Luciano e Lombardi Michele Ciro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del lavoro del tribunale di Lucera. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Giulio Gionfrida
Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: ROSSI
Massime
SENT. 14/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DELLA NORMA INDICATA NEL DISPOSITIVO.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 292 COMB.DISP.
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
SENT. 14/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 426 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - CAUSE PENDENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DEL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ANCHE ALLA PARTE CONTUMACE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Norme citate
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20
- legge-Art. 1
Parametri costituzionali
SENT. 14/77 C. DIFESA (DIRITTO DI) - COST., ART. 24 - INTERPRETAZIONE - TERMINE PER IL COMPIMENTO DI ATTI - GARANZIA ESTESA ALLA CONOSCIBILITA' DEL MOMENTO INIZIALE DEL TERMINE PER LA SUA PIENA UTILIZZAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NORMALE DILIGENZA.
Parametri costituzionali
SENT. 14/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 420 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - INTERPRETAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRE DISPOSIZIONI - OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Norme citate
- legge-Art. 1
- codice di procedura civile-Art. 426
- legge-Art. 20