Pronuncia 14/1977

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 420 e 426 del codice di procedura civile, come modificati dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 20 dicembre 1973 dal pretore di Campobasso nella causa di lavoro vertente tra Bernardo Raffaele e Casotti Alfonso, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974; 2) ordinanza emessa il 21 dicembre 1973 dal giudice del lavoro del tribunale di Lucera nella causa vertente tra Valente Luciano e Lombardi Michele Ciro, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 del 5 giugno 1974. Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore Giulio Gionfrida; udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge medesima, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge - non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 420 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata del giudice del lavoro del tribunale di Lucera. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Giulio Gionfrida

Data deposito: Fri Jan 14 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ROSSI

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 14/77 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OGGETTO - INTEGRAZIONE DA PARTE DELLA CORTE DELLA NORMA INDICATA NEL DISPOSITIVO.

E' consentito alla Corte integrare le norme indicate nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione ove risulti chiaro che anche delle altre, benche' ivi non espressamente menzionate, siano investite dalla denunzia di incostituzionalita'. (Nella specie, sebbene il dispositivo del provvedimento di rimessione fosse formulato con riguardo al solo art. 426 cod. proc. civ., emergeva con evidenza dalla motivazione che oggetto della impugnazione era, in realta', il combinato disposto degli artt. 20 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e 426, come modificato dall'art. 1 della citata legge, in relazione all'art. 292 stesso codice).

SENT. 14/77 B. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 426 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - CAUSE PENDENTI AL MOMENTO DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - FISSAZIONE DELL'UDIENZA DI DISCUSSIONE E DEL TERMINE PERENTORIO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' PREVISTA LA COMUNICAZIONE DELLA RELATIVA ORDINANZA ANCHE ALLA PARTE CONTUMACE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), ritenuto applicabile analogicamente, e dell'art. 20 della stessa legge, il contumace - nelle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima - non riceve comunicazione dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti e non e' quindi posto in grado di conoscere il dies a quo di decorrenza del termine stesso, incorrendo di conseguenza nelle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416, con pregiudizio del diritto di difesa. Ne' vale addurre in contrario che il contumace, essendo stato messo al corrente della proposizione dell'azione con la notificazione dell'atto introduttivo potrebbe, una volta entrata in vigore la legge 533, seguire le vicende ulteriori del processo per assicurarsi la tempestiva conoscenza del (previsto) provvedimento di passaggio al nuovo rito, perche' cio' presupporrebbe una diligenza superiore a quella normale, e non puo' reputarsi legittimo un criterio per il quale il decorso del termine sia ricollegato ad un evento la cui conoscibilita' puo' ottenersi con l'impiego di una diligenza piu' che normale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime - per violazione dell'art. 24 Cost. (restando assorbito il profilo di contrasto con l'art. 3) - le succitate disposizioni, nella parte in cui - con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge sul nuovo processo del lavoro - non e' prevista la comunicazione anche al contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti. Cfr.: sentt. nn. 34 del 1970, 159 del 1971, 255 del 1974 e 13 del 1977.

Norme citate

SENT. 14/77 C. DIFESA (DIRITTO DI) - COST., ART. 24 - INTERPRETAZIONE - TERMINE PER IL COMPIMENTO DI ATTI - GARANZIA ESTESA ALLA CONOSCIBILITA' DEL MOMENTO INIZIALE DEL TERMINE PER LA SUA PIENA UTILIZZAZIONE - RIFERIMENTO ALLA NORMALE DILIGENZA.

Va riaffermato che nel quadro del diritto di difesa e con riferimento ad ipotesi in cui un termine sia stabilito per il compimento di atti la cui omissione importi un pregiudizio per la situazione soggettiva giuridicamente tutelata, l'art. 24 della Costituzione deve estendersi alla conoscibilita' del momento iniziale di decorrenza del termine stesso, al fine di assicurarne all'interessato l'utilizzazione nella sua interezza. Cfr.: sentt. nn. 159 del 1971, 255 del 1974.

Parametri costituzionali

SENT. 14/77 D. PROCESSO CIVILE - PROCESSO DEL LAVORO - COD. PROC. CIV., ART. 420 (COME MODIFICATO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533) - INTERPRETAZIONE IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARATA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ALTRE DISPOSIZIONI - OBBLIGATORIETA' DELLA COMUNICAZIONE AL CONTUMACE DELL'ORDINANZA CHE FISSA L'UDIENZA DI DISCUSSIONE ED IL TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ATTI - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Poiche' della dichiarata illegittimita' costituzionale (parziale), per violazione dell'art. 24 Cost., del combinato disposto dell'art. 426 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'art. 20 della legge stessa, discende la obbligatorieta' della comunicazione al contumace dell'ordinanza che, in relazione a cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge medesima, fissi i termini per la (eventuale) integrazione degli atti introduttivi e l'udienza di cui all'art. 420, risulta non fondata - in riferimento all'art. 3 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale di detto articolo del codice di rito, come modificato dalla legge 533, sollevata sotto il profilo della disparita' del trattamento usato, nel caso specifico, nei confronti del contumace rispetto alla parte pure contumace cui sia stato deferito interrogatorio formale.

Norme citate

Parametri costituzionali