Pronuncia 15/1996

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio riscossione tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste c/Pahor Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Pahor Samo; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Relatore: Gustavo Zagrebelsky

Data deposito: Mon Jan 29 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: FERRI

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Massime

SENT. 15/96. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - CITTADINO ITALIANO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FACOLTA' DI USARE LA LINGUA MATERNA - DIRITTO ALLA TRADUZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 COST. E 3 STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPATIBILITA' DI TALE FACOLTA' CON LA PRESCRIZIONE DELL'ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DEL PROCESSO CIVILE - TUTELA MINIMA VIGENTE IN DIFETTO DI PREVISIONI SPECIFICHE - TRATTATO DI OSIMO, ART. 8 - NON FONDATEZZA.

Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 122, primo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 6 e 10 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, in quanto non consentirebbe al cittadino italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena, nel processo di esecuzione davanti al giudice competente su un territorio dove sia insediata tale minoranza, di usare, su sua richiesta, la propria lingua negli atti da esso compiuti, usufruendo della traduzione in lingua italiana, nonche' di ricevere gli atti dell'Autorita' giudiziaria o della controparte tradotti nella sua lingua, perche', invece, tali garanzie, non incompatibili con la prescrizione della lingua italiana come lingua ufficiale del processo civile, contenuta nell'impugnato art. 122, primo comma, cod. proc. civ., costituiscono le regole della "tutela minima" che, in difetto di espresse disposizioni dettate dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalita', come nel caso del processo penale, sono immediatamente operative nel processo civile (e, quindi, non soltanto nella fase dell'esecuzione a cui si riferisce la questione di costituzionalita' in oggetto) e vanno rinvenute nell'art. 8 del Trattato di Osimo che richiama l'art. 5 dello Statuto speciale allegato al Memorandum d'intesa del 1954, norme che appartengono al nostro ordinamento e che, seppure non dispongono, per la loro derivazione pattizia, dell'efficacia rafforzata che l'art. 10 della Costituzione - indebitamente invocato in questo caso - accorda alle norme generalmente riconosciute dal diritto internazionale, tuttavia, rendono concreto e attuale il principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche che, cosi' come consacrato negli artt. 6 della Costituzione e 3 dello Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, consente all'appartenente alla minoranza slovena, in quanto "minoranza riconosciuta", lo speciale diritto a mantenere, anche all'interno del processo civile e indipendentemente dalla garanzia della difesa fondata sull'art. 24 della Costituzione, la sua identita' culturale e linguistica, usando nei propri atti la lingua slovena per comunicare, tanto con l'Autorita' giudiziaria tanto con la controparte, ed usufruendo a tale fine dell'ausilio adeguato di traduttori ed interpreti. - Sulla tutela della minoranza slovena, v. sentt. n. 14/1965, 28/1982 e 62/1992. red.: F. Mangano

Parametri costituzionali