Pronuncia 15/1996
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 122 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1995 dal Pretore di Trieste nel procedimento esecutivo promosso dal Servizio riscossione tributi - Concessionario per la Provincia di Trieste c/Pahor Samo ed altra, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di costituzione di Pahor Samo; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 122, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 6 e 10 della Costituzione e 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia), dal Pretore di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 gennaio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola
Relatore: Gustavo Zagrebelsky
Data deposito: Mon Jan 29 1996 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: FERRI
Massime
SENT. 15/96. MINORANZE LINGUISTICHE - PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO ESECUTIVO - CITTADINO ITALIANO APPARTENENTE ALLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - FACOLTA' DI USARE LA LINGUA MATERNA - DIRITTO ALLA TRADUZIONE - OMESSA PREVISIONE - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 COST. E 3 STATUTO FRIULI-VENEZIA GIULIA - COMPATIBILITA' DI TALE FACOLTA' CON LA PRESCRIZIONE DELL'ITALIANO QUALE LINGUA UFFICIALE DEL PROCESSO CIVILE - TUTELA MINIMA VIGENTE IN DIFETTO DI PREVISIONI SPECIFICHE - TRATTATO DI OSIMO, ART. 8 - NON FONDATEZZA.
Norme citate
Parametri costituzionali
- Costituzione-Art. 10
- statuto regione Friuli Venezia Giulia-Art. 3
- Costituzione-Art. 6