Pronuncia 136/1992
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1991 dal Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra il Fallimento della S.p.a. Finshipping e United Nations High Commissioner for Refugees ed altra iscritta al n. 393 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di costituzione del fallimento della S.p.a. Finshipping nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 18 febbraio 1992 il Giudice relatore Renato Granata; Udito l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art. 305 c.p.c., nella parte in cui anche in caso di fallimento della parte costituita fa decorrere dalla interruzione del processo il termine utile per la sua riassunzione, sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dal Tribunale di Genova, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992 Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 27 marzo 1992. Il cancelliere: DI PAOLA
Relatore: Renato Granata
Data deposito: Fri Mar 27 1992 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: CORASANITI