Pronuncia 261/2010

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale di Vicenza nel procedimento vertente tra R. C. e la Gemma s.r.l. ed altri, con ordinanza del 28 agosto 2009, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 2009. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 7 luglio 2010. F.to: Francesco AMIRANTE, Presidente Alessandro CRISCUOLO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2010. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Alessandro Criscuolo

Data deposito: Wed Jul 21 2010 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: AMIRANTE

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Massime

Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione, anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza - Denunciata lesione del diritto di difesa e asserita violazione dei principi del contraddittorio e della parità delle parti processuali - Questione identica ad altra già dichiarata infondata «nei sensi di cui in motivazione» - Mancata prospettazione di elementi nuovi - Manifesta infondatezza della questione.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede, nel caso di fallimento della parte costituita, che il termine perentorio per la riassunzione del processo decorra, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione anziché dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza. Infatti, identica questione è stata già dichiarata non fondata «nei sensi di cui in motivazione» con la sentenza n. 17 del 2010 e il rimettente non ha addotto nuovi elementi per superare il convincimento precedentemente espresso dalla Corte. Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, v. la citata sentenza n. 17/2010.