Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita, dalla data dell'interruzione per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento, anziché dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - Asserita disparità di trattamento nonché violazione del diritto di difesa e del principio di parità delle parti processuali - Esclusione, attesa la possibilità di pervenire ad una interpretazione conforme a Costituzione della norma denunciata - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 305 cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura di fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, e non dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, il termine per la riassunzione del processo ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque hanno partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento). Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatata impossibilità di offrirne un'interpretazione conforme a Costituzione; e che, secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di interruzione del processo civile, recepiti dalla giurisprudenza di legittimità, è da tempo acquisito nel vigente sistema di diritto processuale civile il principio per cui nei casi di interruzione automatica del processo il termine per la riassunzione decorre non già dal giorno in cui l'evento interruttivo è accaduto, bensì dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima; la norma censurata non viola gli indicati parametri ove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare, per la fattispecie in esame, una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna. Per il consolidato principio secondo cui una disposizione non può essere ritenuta costituzionalmente illegittima perché può essere interpretata in un senso che la ponga in contrasto con parametri costituzionali, ma soltanto se ne è impossibile un'interpretazione conforme alla Costituzione, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 276/2009, n. 165/2008, n. 379/2007, ordinanze n. 341/2008, n. 268/2008 e n. 115/2005. Sulla necessità, costituzionalmente imposta, che il termine per la riassunzione o per la prosecuzione del processo civile interrotto decorra dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo, v. le citate sentenze n. 36/1976, n. 159/1971 e n. 139/1967. Per l'affermazione di analogo principio in tema di sospensione del processo, v. la citata sent. n. 34/1970. Sull'esigenza di consentire alla parte colpita dall'evento interruttivo di difendersi in giudizio, usufruendo di tutti i poteri e le facoltà che la legge le riconosce, v. la citata sentenza n. 109/2005.