Pronuncia 159/1971
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI- Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 299 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra De Cillis Francesco ed Errico Giovanni ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970; 2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Moschella Giulia Fausta e Fubelli Alessandro, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970. Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
Relatore: Vincenzo Trimarchi
Data deposito: Tue Jul 06 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BRANCA