Pronuncia 159/1971

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI- Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 299 dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 ottobre 1969 dalla Corte d'appello di Potenza nel procedimento civile vertente tra De Cillis Francesco ed Errico Giovanni ed altri, iscritta al n. 462 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970; 2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1970 dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Moschella Giulia Fausta e Fubelli Alessandro, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970. Udito nella camera di consiglio del 19 maggio 1971 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del codice di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara inoltre l'illegittimità costituzionale del detto art. 305 nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art. 300, comma terzo, decorre dall'interruzione anziché dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Relatore: Vincenzo Trimarchi

Data deposito: Tue Jul 06 1971 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BRANCA

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Massime

SENT. 159/71 A. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - COD. PROC. CIV., ART. 305 - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO INTERROTTO AI SENSI DELL'ART. 299 - DECORRENZA DAL MOMENTO DELL'INTERRUZIONE E NON DALLA DATA IN CUI LA PARTE INTERESSATA NE ABBIA AVUTO CONOSCENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELLA STESSA DISPOSIZIONE NELLA PARTE IN CUI STABILISCE IL TERMINE PER L'IPOTESI DI INTERRUZIONE DI CUI ALL'ART. 300, TERZO COMMA.

E' illegittimo, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, l'art. 305 c.p.c. nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto ai sensi dell'art. 299 dello stesso codice decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza. E' del pari illegittimo lo stesso articolo nella parte in cui dispone che il termine utile per la prosecuzione o riassunzione del processo interrotto a sensi dell'art. 300 c.p.c. comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.

Parametri costituzionali

SENT. 159/71 B. PROCESSO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO EX ARTT. 299 E 300 DEL COD. PROC. CIVILE - TERMINE PER LA PROSECUZIONE O PER LA RIASSUNZIONE PREVISTO DALL'ART. 305 - DECORRENZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SE LA PARTE NON HA CONOSCENZA DEL FATTO INTERRUTTIVO.

In tema di riassunzione o prosecuzione del processo civile interrotto, a sensi dell'art. 305 c.p.c. in relazione agli artt. 299 e 300, la garanzia di cui all'art. 24 Cost. non e' attuata se la parte interessata alla riassunzione o prosecuzione del processo entro il termine stabilito, non abbia conoscenza del fatto interruttivo.

Parametri costituzionali