Pronuncia 32/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1966 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento penale a carico di Bertolli Angelo, iscritta al n. 241 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967. Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del D. P. R 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti" in riferimento all'art. 76 della Costituzione, e manifestamente infondata quella sollevata in riferimento all'art. 73 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Antonino Papaldo

Data deposito: Wed Mar 22 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 32/67 A. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - TERMINE - COMPUTO A MESI - APPLICABILITA' DELL'ART. 155 DEL COD. PROC. CIVILE - FATTISPECIE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, IN MATERIA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI, VINI ED ACETI - TARDIVA EMANAZIONE RISPETTO AL TERMINE FISSATO CON LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti", sollevata in relazione all'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo della tardiva emanazione rispetto al termine di tre mesi fissato al Governo per l'esercizio del potere delegato della legge 9 ottobre 1964, n. 991, pubblicata nella G.U. il 28 ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre successivo, e' infondata. E cio' in quanto, in base alla comune e tradizionale applicazione del principio - che trova espressione precipua nell'art. 155 del c.p.c. - secondo cui se il termine e' fissato a mesi o ad anni si osserva il calendario comune, il termine di tre mesi, avendo avuto inizio nella fattispecie il giorno 12 novembre 1964, ebbe compimento nello stesso giorno 12 del mese in cui il termine di tre mesi venne a scadere, ossia il 12 febbraio dell'anno successivo.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 32/67 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 - ASSERITO CONTRASTO CON L'ART. 73 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

La questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all'art. 73 della Costituzione, sotto il profilo del ritardo nella pubblicazione della legge delegante 9 ottobre 1964, n. 991, e' manifestamente infondata essendo stata gia' risolta, nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 13 del 1 febbraio 1967, e non essendo stati addotti nuovi o diversi motivi di illegittimita' idonei a modificare la predetta pronuncia.

Norme citate

  • legge-Art.
  • decreto del Presidente della Repubblica-Art.

Parametri costituzionali