Pronuncia 109/2005

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Fernanda CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza del 10 luglio 2004 dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso proposto da Nelli Ermanno ed altra contro Rossini Angelo ed altra, iscritta al n. 712 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2004. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presidente Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA

Relatore: Romano Vaccarella

Data deposito: Fri Mar 18 2005 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CONTRI

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Massime

SENT. 109/05. PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - MORTE DEL DIFENSORE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE FASI DI MERITO, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NEL PROCESSO - INTERVENTO RISERVATO ALLA DISCREZIONALITÀ DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111 Cost., degli artt. 301 e 377, comma secondo, del codice di procedura civile, nella parte in cui non attribuiscono rilevanza, nel giudizio di cassazione, alla morte dell’unico difensore verificatasi dopo la proposizione del ricorso e prima dell’udienza di discussione. Premesso che la funzione dell’interruzione del processo civile non è soltanto quella di mettere la parte in grado di compiere atti di impulso del processo, ma in primo luogo quella di consentire alla parte di difendersi in giudizio usufruendo di tutti i poteri e facoltà che la legge le riconosce, e premesso altresì che il carattere officioso del procedimento di cassazione è irrilevante al fine di bandirne l’istituto dell’interruzione, così come tale conclusione non può essere giustificata con il preteso, scarso valore – rispetto a quella che si esprime con il ricorso – delle successive attività difensive, non può tuttavia essere emessa la pronuncia di incostituzionalità sollecitata, in quanto il problema della necessità di garantire l’esercizio del diritto di difesa, nel giudizio di cassazione, alla parte colpita da un evento che quel diritto pregiudica, non riguarda soltanto il ricorrente, ma anche colui nei cui confronti il ricorso sia stato proposto, così come esso implica la soluzione di delicate questioni – derivanti dal fatto che quello di cassazione è 'ab initio' un processo di avvocati – quanto ai meccanismi di riattivazione del giudizio, sicché non compete alla Corte costituzionale – ma, nell’ambito della sua discrezionalità, al legislatore – la necessariamente articolata soluzione dei problemi implicati dal riconoscere rilevanza, nel giudizio di cassazione, ad eventi 'lato sensu' interruttivi.