Pronuncia 139/1967

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 301 e 305 del Codice di procedura civile, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 gennaio 1966 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile vertente tra Rapisarda Placido e la Società Carlo Mattone e figli, iscritta al n. 23 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo 1966; 2) ordinanza emessa il 16 febbraio 1966 dalla Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - nel procedimento civile vertente tra la Società Ital. Coop. Import-Esport Coltd e la Società Polskie Linje Oceanicze, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966; 3) ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Sabatucci Fortunato e Primucci Annibale contro Benedini Romolo, Vincenzo e Vittorio, iscritta al n. 236 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967; 4) ordinanza emessa il 28 novembre 1966 dalla Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Grutti Carlo e Musolesi Lucia, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967. Visti gli atti di costituzione della Società Carlo Mattone e figli e di Rapisarda Placido, Sabatucci Fortunato e Benedini Romolo, Vincenzo e Vittorio; udita nell'udienza pubblica del 7 novembre 1967 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi gli avvocati Vincenzo Vacirca ed Enrico La Pergola, per la Società Mattone, e l'avv. Corrado Noulian, per Sabatucci Fortunato.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 305 del Codice di procedura civile per la parte in cui fa decorrere dalla data dell'interruzione del processo il termine per la sua prosecuzione e la sua riassunzione anche nei casi regolati dal precedente art. 301. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1967. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Fri Dec 15 1967 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 139/67 A. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - COD. PROC. CIV., ART. 301 - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

L'art. 301 c.p.c. e' del tutto coerente al dettato dell'art. 24 della Costituzione perche' nella fattispecie da esso prevista vi e' continuita' di assistenza tecnica e resta assicurata una sufficiente difesa agli interessi dedotti in giudizio, dato il carattere fondamentale del principio per cui e' il procuratore costituito che rende la parte presente in giudizio.

Parametri costituzionali

SENT. 139/67 B. PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO PER MORTE DEL PROCURATORE - COD. PROC. CIV. ART. 305 - CONTRASTO CON L'ART. 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

La norma contenuta nell'art. 305 c.p.c. non concorda con l'art. 24 della Costituzione perche' fa decorrere dalla data dell'evento anziche' dalla dichiarazione o dalla notificazione del medesimo il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo, anche nei provvedimenti di impugnazione.

Parametri costituzionali

SENT. 139/67 C. PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI LEGALI - ADEGUATEZZA - NOZIONE.

Il problema dell'adeguatezza di un termine legale di deliberazione sorge in quanto sia certo che la norma ponga il soggetto in grado di utilizzare nella sua interezza il tempo da essa assegnato.

Parametri costituzionali