Pronuncia 113/2012

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra Lenci Diego e Balbi Immacolata ed altre, con ordinanza del 16 maggio 2011, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012. F.to: Alfonso QUARANTA, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012. Il Direttore della Cancelleria F.to: Gabriella MELATTI

Relatore: Mario Rosario Morelli

Data deposito: Thu May 03 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: QUARANTA

Caricamento annuncio...

Massime

Procedimento civile - Interruzione per morte di una parte - Notifica agli eredi della parte defunta dell'atto di riassunzione del giudizio - Avviso di deposito presso la casa comunale, spedito a mezzo raccomandata - Impossibilità di consegna e mancato ritiro presso l'ufficio postale da parte degli eredi - Asserita inadeguatezza della tutela degli eredi e conseguente lesione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, del principio del contraddittorio - Petitum volto ad ottenere un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante e l'interesse dei destinatari dell'atto di riassunzione - Richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, riservato al legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 303, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 24, primo comma e 111, secondo comma, della Cost., in quanto, anche a prescindere dalla non precipua articolazione del petitum, esso è volto ad ottenere, in tema di prosecuzione del processo interrotto per morte di una parte, un nuovo e diverso bilanciamento tra l'interesse del notificante ad una più agevole individuazione del luogo e dei destinatari dell'atto di riassunzione, e l'interesse di detti destinatari, ad avere effettiva conoscenza dell'atto stesso, che si postula dal rimettente non adeguatamente tutelato dall'attuale denunciata disciplina, il che si risolve nella richiesta di un intervento manipolativo non a rima obbligata, come tale non consentito a questa Corte, perché riservato al legislatore.