Pronuncia 270/1991

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Trapani - Sezione distaccata di Alcamo, nel procedimento civile vertente tra Torino Provvidenza e S.P.A. S.I.D.A.F., iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 (R.O. n. 156 del 1991), nel corso del procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile promosso da Provvidenza Torino nei confronti della S.p.a. S.I.D.A.F., ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente che, per causa a lui non imputabile, non abbia rispettato il termine per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 cit., inaudita altera parte; che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 24 della Costituzione, in quanto risulterebbe gravemente leso il diritto di difesa del ricorrente per la situazione pregiudizievole creata nei suoi confronti, determinata non da fatto a lui imputabile ma dalla brevità del termine fissato dal Pretore per la notifica del ricorso e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile, inaudita altera parte; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non implica la illegittimità dell'imposizione di un termine perentorio al fine di accelerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia; che inerisce alla stessa natura dei termini processuali la loro improrogabilità, con la connessa impossibilità di concedere provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e di uniformità della cui ragionevolezza non può dubitarsi (Corte cost., ord. n. 900 del 1988); che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Relatore: Francesco Greco

Data deposito: Wed Jun 12 1991 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: O

Presidente: CORASANITI

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Massime

ORD. 270/91. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTI CAUTELARI - RICORSO EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - NOTIFICA ALLA CONTROPARTE DEL DECRETO EMESSO "INAUDITA ALTERA PARTE" - TERMINI - PERENTORIETA' - INOSSERVANZA PER CAUSA NON ASCRIVIBILE AL RICORRENTE - NON CONSENTITA RIMESSIONE IN TERMINI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

La imposizione di un termine perentorio al fine di accellerare il corso del processo e quindi la risposta alla domanda di giustizia, non si pone in contrasto con la garanzia costituzionale del diritto di difesa essendo i termini processuali per loro natura improrogabili per motivi di certezza ed uniformita' della cui ragionevolezza non puo' dubitarsi. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 153, 690, secondo comma, e 702 cod. proc. civ. sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - Nello stesso senso, su altra questione riguardante anch'essa il processo civile: O. n. 900/1988.

Parametri costituzionali