Pronuncia 41/1983

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. ANTONINO DE STEFANO, Presidente - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292, comma primo, cod. proc. civ. (Notificazione e comunicazione di atti al contumace) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1976 dal Pretore di Salerno nel procedimento civile vertente tra Lesen Aston d'Aston Enrico e Telese Giuseppe Autotrasporti e Traslochi, iscritta al n. 389 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 292 comma primo c.p.c., sollevata, in riferimento all'art. 24 comma secondo Cost., con ordinanza 2 marzo 1976 del Pretore di Salerno. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983. F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Mon Feb 28 1983 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: DE STEFANO

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Massime

SENT. 41/83. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SITUAZIONE PROCESSUALE DEL GIUDIZIO A QUO NON COINCIDENTE CON I PRESUPPOSTI DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA - CASO DI SPECIE: NOTIFICAZIONE DELL'INTERROGATORIO FORMALE AL CONTUMACE.

Al fine della rilevanza di una questione di legittimita` costituzionale e` necessaria la coincidenza dei presupposti della questione stessa con la situazione processuale del giudizio a quo. Conseguentemente non puo` sollevarsi questione di legittimita` costituzionale in materia di articolazione in capitoli dell'interrogatorio formale al contumace qualora dall'esame degli atti depositati presso la Corte Costituzionale non solo non risulti che vi sia stata una simile articolazione ma emergano addirittura dei dubbi sulla ricorrenza, nel caso di specie, degli estremi della contumacia (Inammissibilita` - per difetto di rilevanza - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 292, comma 1^, c.p.c. sollevata, in riferimento all'art. 24 comma 2^ Cost., per la parte in cui non prevede che con la ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale siano notificati alla parte contumace anche i capitoli dell'interrogatorio stesso).

Parametri costituzionali