Pronuncia 393/1994

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 luglio 1993 dal Presidente del Tribunale di Firenze sul ricorso proposto dalla Backs Records Ltd contro la S.r.l. Contempo International, iscritta al n. 181 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 1994 il giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 287 del codice di procedura civile, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Thu Nov 17 1994 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: CASAVOLA

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Massime

SENT. 393/94. PROCESSO CIVILE - ATTI IN CUI IL GIUDICE SIA INCORSO IN OMISSIONI O IN ERRORI MATERIALI O DI CALCOLO - PREVISTA POSSIBILITA' DI CORREZIONE, CON APPOSITO PROCEDIMENTO, SOLO PER LE SENTENZE E LE ORDINANZE E NON, INVECE, PER I DECRETI INGIUNTIVI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - INAMMISIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

L'art. 287 cod. proc. civ. prevede, nei casi di omissioni o di errori materiali o di calcolo, la possibilita' di correzione, con apposito procedimento, delle sentenze e delle ordinanze, ma solo se contro le prime non sia stato proposto appello e le seconde non siano revocabili. Difetta percio' di rilevanza la questione di legittimita' costituzionale sollevata, nei confronti del citato articolo, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., - per la ritenuta non estensibilita' della norma ai decreti ingiuntivi - nel corso di un procedimento nel quale, essendosi chiesta la correzione di un decreto ingiuntivo gia' impugnato con tempestiva opposizione, l'art. 287 cod. proc. civ., anche se dichiarato costituzionalmente illegittimo 'in parte qua', non sarebbe comunque applicabile. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 287 cod. proc. civ.). red.: S.P.