Pronuncia 47/1964

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L.4 ottobre 1935, n. 1827, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1963 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra Sonaglia Maria e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963. Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sonaglia Maria e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Michele Fragali; uditi l'avv. Ettore Patrizi, per la Sonaglia, l'avv. Guido Nardone, per l'I. N. P. S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 460 del Codice di procedura civile e dell'art. 97, quarto comma, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e il coordinamento legislativo della previdenza sociale, proposta dalla Corte di appello di Torino con la sua ordinanza 4 aprile 1963, in riferimento all'art. 113 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1964. GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Relatore: Michele Fragali

Data deposito: Tue Jun 16 1964 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: AMBROSINI

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Massime

SENT. 47/64 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - INDIVIDUAZIONE DELL'OGGETTO.

La materia del processo di legittimita' costituzionale e' delimitata dall'insieme dell'ordinanza che lo ha promosso, e non soltanto dal suo dispositivo.

SENT. 47/64 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE.

Il precetto contenuto nell'art. 113 della Costituzione, per cui contro gli atti della Pubblica amministrazione e' ammessa sempre la tutela giurisdizionale, proclama l'inviolabilita' del diritto a tale tutela ma non afferma che il cittadino possa conseguire la protezione giudiziaria sempre nella medesima maniera, ne' vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione in guisa da renderla concreta. (Nella specie, le norme contenute negli artt. 460 c.p.c. e 97, quarto comma, r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, tendono a far si' che siano portate avanti all'autorita' giudiziaria soltanto le controversie non eliminabili per composizione extragiudiziale, ma non hanno gia' lo scopo di escludere o limitare la tutela giurisdizionale).

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 47/64 C. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - LEGITTIMITA' DI ONERI DIRETTI AD EVITARE L'ABUSO DEL DIRITTO ALLA TUTELA.

La tutela giurisdizionale e' garantita dalla Costituzione "sempre", ma non e' necessario che sussista una relazione di immediatezza tra la tutela stessa e il sorgere del diritto: da cio' la costante giurisprudenza della Corte relativa alla legittimita' costituzionale di disposizioni che impongono oneri diretti ad evitare l'abuso del diritto alla tutela giurisdizionale o, come nella specie l'eccesso di tale diritto. Il sistema preveduto negli artt. 460 c.p.c. e 97 quarto comma, R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, non subordina la tutela giurisdizionale all'interesse della pubblica amministrazione, ma soddisfa ad un'esigenza di economia processuale ne' limita la protezione giudiziaria in vista di una potesta' d'imperio della pubblica amministrazione perche' mantiene l'assoggettamento di questa all'interesse della parte privata imponendole di esaminarne rilievi per evitare l'azione giudiziaria. Ne' infine tale sistema ravvicina il diritto soggettivo all'interesse legittimo perche', pur utilizzando il mezzo del ricorso amministrativo non giunge all'accertamento del vizio dell'atto amministrativo ma esige che in sede giurisdizionale il diritto si accerti come direttamente ed immediatamente garantito dall'ordinamento giuridico. - S. nn. 40/1962, 56/1963, 83/1963, 113/1963.

Norme citate

Parametri costituzionali

SENT. 47/64 D. TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - INCISO "SEMPRE".

La espressione dell'art. 113 della Costituzione che e' "sempre" assicurata la tutela giurisdizionale non vuol dire gia' che sia stata affermata la perpetuita' di questa e quindi la impossibilita' di assoggettare il diritto soggettivo a decadenza o a prescrizione.

Norme citate

Parametri costituzionali