Pronuncia 46/1974
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del codice di procedura civile e degli artt. 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme sugli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1971 dal tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa Cantina Sociale Sette Colli e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Visti gli atti di costituzione della Cantina Sociale Sette Colli e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi; uditi l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per la Cantina Sociale Sette Colli, e gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460 del codice di procedura civile, 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico sugli assegni familiari), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Relatore: Paolo Rossi
Data deposito: Wed Feb 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: S
Presidente: BONIFACIO
Massime
SENT. 46/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - COD. PROC. CIV., ART. 460, E D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 58 - AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO E SOGGETTA A TERMINE DI DECADENZA - FINALITA' - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - NON E' PRECLUSO AL LEGISLATORE DI REGOLARE I MODI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO.
Norme citate
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 57
- decreto del Presidente della Repubblica-Art. 58
- codice di procedura civile-Art. 460