Pronuncia 46/1974

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del codice di procedura civile e degli artt. 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme sugli assegni familiari), promosso con ordinanza emessa il 6 ottobre 1971 dal tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile vertente tra la società cooperativa Cantina Sociale Sette Colli e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 469 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972. Visti gli atti di costituzione della Cantina Sociale Sette Colli e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1974 il Giudice relatore Paolo Rossi; uditi l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per la Cantina Sociale Sette Colli, e gli avvocati Antonio Giorgi e Sergio Traverso, per l'INPS.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 460 del codice di procedura civile, 57 e 58 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico sugli assegni familiari), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113, primo e terzo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Relatore: Paolo Rossi

Data deposito: Wed Feb 27 1974 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BONIFACIO

Caricamento annuncio...

Massime

SENT. 46/74 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - COD. PROC. CIV., ART. 460, E D.P.R. 30 MAGGIO 1955, N. 797, ART. 58 - AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PROPOSIZIONE DI UN RICORSO AMMINISTRATIVO E SOGGETTA A TERMINE DI DECADENZA - FINALITA' - NON VIOLANO GLI ARTT. 24 E 113, PRIMO E TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE TUTELA GIURISDIZIONALE - COSTITUZIONE, ART. 113 - INTERPRETAZIONE - NON E' PRECLUSO AL LEGISLATORE DI REGOLARE I MODI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO.

Non contrastano con il diritto all'azione e con il principio che garantisce la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica Amministrazione (artt. 24 e 113, primo e terzo comma, Cost.) gli artt. 460 c.p.c., 57 e 58 D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui condizionano l'esercizio dell'azione giudiziaria in tema di assegni familiari alla previa proposizione di un ricorso amministrativo, e stabiliscono brevi termini di decadenza per proporre l'azione giudiziaria. Invero come questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare, proprio con riferimento alle norme che disciplinano i ricorsi in tema di assegni familiari (artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, richiamati dall'impugnato art. 58 citato D.P.R. n. 797 del 1955), il principio secondo cui la tutela giurisdizionale e' garantita contro gli atti della pubblica Amministrazione, non vieta che la legge ordinaria possa regolare il modo di esercizio del diritto a quella protezione (sent. n. 47 del 1964). Aggiungasi che la normativa in esame tende a far portare alla cognizione del giudice le sole controversie non eliminabili in via amministrativa nel presupposto che l'INPS si conformi a legalita', il che non vuol dire affatto escludere o limitare la tutela giurisdizionale. Ne' v'e' pericolo che l'inerzia o le lungaggini della pubblica Amministrazione possano procrastinare intollerabilmente la tutela giudiziale dei diritti: per il combinato disposto degli impugnati artt. 57 e 58 D.P.R. n. 797 del 1955 e degli artt. 97, 98, 99 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, alla stregua della comune recente interpretazione giurisprudenziale, in caso di omessa pronuncia sul ricorso promosso dall'interessato, il procedimento amministrativo deve ritenersi concluso allo scadere del novantesimo giorno dalla proposizione del ricorso, con l'ulteriore conseguenza, in tale ipotesi, di proponibilita' dell'azione giudiziaria senza che corra alcun termine di decadenza. L'adempimento dell'onere in esame non puo' neppure considerarsi a priori uno svantaggio del titolare delle prestazioni previdenziali giacche' la procedura amministrativa rappresenta in molti casi il modo di soddisfare della pretesa piu' pronto e meno dispendioso.

Norme citate

SENT. 46/74 B. DIRITTO DI DIFESA - TERMINE PER IL SUO ESERCIZIO - NON DEV'ESSERE TALE DA NON RENDERE EFFETTIVA LA POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO CUI SI RIFERISCE. (COSTITUZIONE, ART. 24).

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la brevita' di un termine per configurare un vizio d'illegittimita' della norma che lo prevede, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, deve essere tale "da non rendere effettiva la possibilita' di esercizio del diritto cui si riferisce" (sent. n. 10 del 1970). Ora non puo' dirsi che i termini in contestazione - quello di 120 giorni per presentare il ricorso amministrativo, e l'altro di 30 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria, decorrente dalla ricezione della decisione ministeriale - siano tali da frustrare le esigenze di protezione giurisdizionale dell'interessato.

Parametri costituzionali