Pronuncia 117/1977
Sentenza
Collegio
composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. NICOLA REALE - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,
Epigrafe
ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 460 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 dal tribunale di Pavia, nel procedimento civile vertente tra Silvio e Luigi Romano contro l'INAIL, iscritta al n. 87 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1974. Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1977 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci; uditi l'avv. Francesco Hernandez, per l'INAIL e il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 ottobre 1973 il tribunale di Pavia ha sollevato, in riferimento all'art. 1 13 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 460 c.p.c., nella parte in cui sanciva l'improponibilità della domanda giudiziale concernente materia previdenziale ed assistenziale nel caso di inutile decorso del termine fissato dalle relative leggi speciali in tema di procedimenti amministrativi. Considerato che dopo l'emanazione dell'ordinanza è entrata in vigore la legge 11 agosto 1973, n. 533, che ha abrogato l'art. 460 c.p.c. introducendo in luogo della improponibilità della domanda una temporanea improcedibilità della stessa (artt. 443 c.p.c. e 148 disp. att., nel nuovo testo vigente); che la citata legge 533 del 1973 ha dettato una nuova regolamentazione della materia con disposizioni ora ritenute univocamente applicabili anche ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge stessa (artt. 20 ed 8 della medesima); che pertanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, s'impone la necessità che il giudice a quo riesamini, alla stregua dello jus superveniens, la rilevanza della questione proposta.
Dispositivo
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina che gli atti siano restituiti al tribunale di Pavia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Relatore: Brunetto Bucciarelli Ducci
Data deposito: Thu Jun 09 1977 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Tipologia: O
Presidente: ROSSI
Massime
ORD. 117/77. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. PROC. CIV., ART. 460 - DOMANDA GIUDIZIALE IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE - IMPROPONIBILITA' IN CASO DI INUTILE DECORSO DEL TERMINE - JUS SUPERVENIENS: LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533 - SOSTITUISCE ALLA IMPROPONIBILITA' UNA TEMPORANEA IMPROCEDIBILITA' - APPLICABILITA' DELLA NORMATIVA ANCHE AI GIUDIZI PENDENTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Norme citate
- legge-Art.
- codice di procedura civile-Art. 460