Pronuncia 195/1981

Sentenza

Collegio

composta dai Signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA, Giudici,

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 629 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 630, ultimo comma, e 631, ultimo comma, stesso codice (estinzione del processo esecutivo) promosso con ordinanza emessa il 23 maggio 1975 dal Tribunale di Civitavecchia, nel procedimento di esecuzione immobiliare promosso dalla Cassa di Risparmio di Roma nei confronti di Novelli Bruno, iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 1975. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli; udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 ultimo comma cod. proc. civ. nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 cod. proc. civ., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso all'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981. F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Relatore: Virgilio Andrioli

Data deposito: Thu Dec 17 1981 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: ELIA

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Massime

SENT. 195/81. PROCESSO CIVILE - PROCESSO ESECUTIVO - RINUNZIA AGLI ATTI ESECUTIVI - ORDINANZA DICHIARATIVA DELL'ESTINZIONE - NON RECLAMABILITA' AI SENSI DELL'ART. 630 C.P.C. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Nel presupposto che il combinato disposto degli artt. 629, 630, ultimo comma e 631 c.p.c. - come interpretato dal giudice a quo - comporta la irreclamabilita` della ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinunzia agli atti, appare irrazionale il diverso trattamento previsto per le altre due ipotesi di estinzione, per inattivita` delle parti e per mancata comparizione delle parti all'udienza contemplate rispettivamente negli artt. 630 ultimo comma, e 63, c.p.c.. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 630 ultimo comma c.p.c., nella parte in cui non estende, in relazione all'art. 629 c.p.c., il reclamo previsto nell'art. 630 ultimo comma stesso alla ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti.

Parametri costituzionali