Pronuncia 295/1995

Sentenza

Collegio

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1994 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la I.T.W. Fastex Italia s.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994; Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186-ter, primo comma, del codice di procedura civile, sollevata in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1995. Il Presidente: BALDASSARRE Il redattore: RUPERTO Il cancelliere: FRUSCELLA Depositata in cancelleria il 5 luglio 1995. Il cancelliere: FRUSCELLA

Relatore: Cesare Ruperto

Data deposito: Wed Jul 05 1995 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Tipologia: S

Presidente: BALDASSARRE

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Massime

SENT. 295/95 A. PROCEDIMENTO CIVILE - ORDINANZA INGIUNZIONE - CREDITI DELLO STATO E DEGLI ENTI O ISTITUTI SOGGETTI A TUTELA O VIGILANZA DELLO STATO - RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI FISSATI DALL'ART. 635 COD. PROC. CIV. PER LA TUTELA MONITORIA - CONCEDIBILITA' DELL'ORDINANZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE DISCRIMINAZIONE RISPETTO AI COMUNI CREDITORI - NATURA DELL'ORDINANZA INGIUNZIONE E FUNZIONE DEL PRESCRITTO SUPPORTO PROBATORIO NELL'ECONOMIA DEL GIUDIZIO DI MERITO - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA PREVISIONE DELL'ART. 634, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV., RELATIVA AL PROCEDIMENTO MONITORIO - INIDONEITA' DELLA NORMA A FUNGERE DA 'TERTIUM COMPARATIONIS' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

A differenza di quanto previsto per il decreto ingiuntivo 'ante causam' - al momento dell'emissione del quale l'instaurazione del contraddittorio si presenta come meramente eventuale -, per l'ordinanza ingiunzione 'ex' art. 186 'ter' cod. proc. civ. - provvedimento anticipatorio di condanna, introdotto dalla novella del 1990, che il giudice istruttore puo' concedere in ogni stato e grado del processo, ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 633, primo comma, n. 1, e secondo comma, e 634, cod. proc. civ., eventualmente dotandolo della provvisoria esecutivita' nei casi contemplati dall'art. 642 -, il legislatore ha circoscritto le ipotesi di concedibilita' ai casi in cui il supporto documentale prodotto assuma una piu' consistente valenza probatoria, in termini di resistenza alle contestazioni della controparte, nell'ottica della decisione definitiva, finalizzata alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni dell'azione e del diritto vantato. Avere escluso la concedibilita' della ordinanza ingiunzione per i crediti dello Stato e degli enti pubblici quando si avvalgono dei libri o registri, di cui all'art. 635 cod. proc. civ., da essi stessi provenienti, quindi, benche' non sia l'unica scelta di politica legislativa costituzionalmente legittima, non si appalesa irrazionale e lesivo del principio di eguaglianza, attesa la sostanziale differenza con i casi in cui il soggetto fornisce prova scritta del credito proveniente dal debitore o dal terzo. La possibilita' di emettere ordinanza ingiunzione nei casi (estratti autentici delle scritture contabili per i crediti relativi a somministrazioni di merci o di danaro fatte da imprenditori commerciali) previsti dall'art. 634, secondo comma, cod. proc. civ., d'altra parte, non costituisce un utile argomento in senso contrario, perche' fa riferimento ad una norma eccezionale, derogatoria rispetto ai principi generali sulla prova nel processo civile, come tale inidonea a fungere da 'tertium comparationis'. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 186-'ter', primo comma, cod. proc. civ.). - In ordine alla finalizzazione del processo civile alla pronuncia di merito ed alla verifica della sussistenza dell'azione in senso sostanziale, v. S. n. 220/1986. red.: A. Greco

SENT. 295/95 B. TUTELA GIURISDIZIONALE - ORDINANZA INGIUNZIONE - CREDITI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI FISSATI DALL'ART. 635 COD. PROC. CIV. PER LA TUTELA MONITORIA - CONCEDIBILITA' DELL'ORDINANZA - MANCATA PREVISIONE IN RELAZIONE AD ISTANZA CONFORTATA DA IDENTICO SUPPORTO PROBATORIO - ASSERITA COMPRESSIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE NEL CONFORMARE GLI ISTITUTI PROCESSUALI - IRRILEVANZA DELLE DIFFICOLTA' MERAMENTE FATTUALI NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME - NON COESSENZIALITA' DEL 'SIMULTANEUS PROCESSUS' ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Posto che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, va riconosciuta al legislatore un'ampia potesta' discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro differenziati, la mancata previsione della possibilita' per lo Stato e gli enti pubblici di ottenere ordinanza ingiunzione ex art. 186 'ter' cod. proc. civ., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 635 cod. proc. civ., lascia tuttavia intatta la loro facolta' di avvalersi degli altri mezzi di tutela giurisdizionale, e segnatamente del procedimento monitorio 'ante causam' nelle forme privilegiate previste dall'art. 635 cod. proc. civ., non rilevando in proposito eventuali possibili difficolta' di ordine procedimentale - conseguenti alla proposizione, da parte del debitore, di un giudizio di accertamento negativo del credito che precede l'istanza monitoria - le quali, risolvendosi in circostanze meramente fattuali discendenti dalla concreta applicazione degli istituti, non involgono un problema di costituzionalita'. L'esigenza del 'simultaneus processus', secondo quanto gia' affermato dalla Corte, si configura infatti come "mero espediente processuale mirato a fini di economia dei giudizi e di prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori; sicche' la sua inattuabilita' non riguarda ne' il diritto di azione ne' il diritto di difesa, una volta che la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa". - Sul 'simultaneus processus', v. O. n. 308/1991. In ordine al rilievo delle mere difficolta' di fatto in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, v. S. n. 188/1995. Quanto all'ampia potesta' discrezionale del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, v. S. nn. 253/1994, 471/1992, O. nn. 550/1987 e 170/1986. red.: A. Greco